Pubblicato il 04/01/2012
Rateazione importi “comunicazioni di irregolarità”: istituiti nuovi codici tributo
Con il D. L. n. 201/2011 meno stringenti le norme che regolano la decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con le “comunicazioni di irregolarità”
Con la Risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per “ravvedersi”, nei casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. Le somme dovute dai contribuenti a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni possono essere versate in un massimo di 6 rate trimestrali, oppure, se superiori a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo. Con il D.L. n. 201/2011 viene stabilito che il mancato adempimento della 1° rata entro il termine previsto, o di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza del beneficio della dilazione, e le somme verranno iscritte a ruolo. Se, invece, la rata viene pagata entro il termine previsto per la rata successiva, non vi è la decadenza del beneficio, ma la sanzione da omesso versamento, definibile con ravvedimento operoso.
Fonte: Fisco Oggi
Leggi tutti gli articoli in Rassegna stampa
Articoli correlati:
Pubblicato il 25/05/2012
Speciali
Pubblicato il 25/05/2012
Rassegna stampa
Pubblicato il 25/05/2012
Rassegna stampa
Pubblicato il 03/01/2012
Domande e Risposte
Pubblicato il 12/12/2011
Speciali
Pubblicato il 15/03/2011
Speciali
Pubblicato il 06/02/2012
Speciali
Pubblicato il 08/05/2012
Rassegna stampa
Documenti Business Center
