Pubblicato il 05/09/2011
Transfer pricing: la documentazione anti-sanzioni relativa al 2010 predisposta entro il 30 settembre 2011
L’adesione al regime di oneri documentali comporta l’esonero dalle sanzioni in caso di rettifiche basate sulla disciplina del transfer pricing
Il 30 settembre 2011 scade il termine ultimo per predisporre la documentazione idonea a documentare i prezzi di trasferimento infragruppo e per comunicare all’Amministrazione finanziaria l’adesione al regime di oneri documentali. La comunicazione preventiva sul possesso della documentazione nel quadro RS di UNICO 2011 rappresenta una condizione essenziale per l’esonero dalle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, come previsto dall’art. 26 del D.L. n. 78/2010.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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