Pubblicato il 21/02/2011
Scheda carburante: la compilazione “parziale” determina l’indeducibilità del costo
Secondo la Cassazione ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal D.P.R. n. 444/97
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal D.P.R. n. 444/97, compresi i chilometri percorsi a fine mese e quelli complessivi indicati dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. In questo modo, la sentenza in esame si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in virtù del quale tutti gli elementi della scheda carburante sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Leggi tutti gli articoli in Rassegna stampa
Articoli correlati:
Pubblicato il 07/02/2012
Domande e Risposte
Pubblicato il 01/01/2010
Speciali
Pubblicato il 13/02/2012
Domande e Risposte
Pubblicato il 16/06/2010
Speciali
Pubblicato il 29/04/2011
Speciali
Pubblicato il 06/02/2012
Speciali
Pubblicato il 01/01/2012
Domande e Risposte
Documenti Business Center
