Pubblicato il 30/11/2010
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Irap, l’uso di auto e pc non sufficienti per assoggettamento all’imposta

Per il professionista il semplice utilizzo di un computer e di un’automobile per lo svolgimento della sua attività non è sufficiente per assoggettarlo all’Irap

Con la Sentenza n. 24114 del 26 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che per il commercialista l’utilizzo di un computer e di un’automobile per lo svolgimento della sua attività non è sufficiente per assoggettarlo all’Irap. Non viene a configurarsi, infatti, "l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata" funzionale all’applicazione dell’imposta.
Fonte: Italia Oggi
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