Pubblicato il 20/08/2010
Case rurali, la Cassazione resta isolata
Per il legislatore la natura rurale del fabbricato si basa sulla sua destinazione mentre per la Corte di Cassazione alla classificazione catastale
Secondo la Corte di Cassazione il fabbricato è rurale se risulta accatastato nelle categorie A6 per le unità abitative e D10 per le costruzioni strumentali; ove l'immobile agricolo non rientri in tali categorie il contribuente ha la sola possibilità di impugnare la classificazione catastale (tra le ultime sentenze, le n. 8845 del 14 aprile 2010, 11790 del 14 maggio 2010 e dalla 14967 alla 15048 del 22 giugno 2010). Se il fabbricato è ancora iscritto nel catasto terreni la ruralità non è in discussione, mancando l'attribuzione di una categoria catastale.
La questione è importante, perché la classificazione rurale delle costruzioni agricole è rilevante per l'esclusione da Ici e da Irpef (articolo 42 del Tuir). Inoltre, per le abitazioni si rende applicabile l'aliquota Iva del 4% se cedute da imprese costruttrici (punto 21 bis tabella A, parte 2ª del Dpr 633/72). Si veda in senso contrario la nota 10933 del 26 febbraio 2010 dell’agenzia del Territorio.
La questione è importante, perché la classificazione rurale delle costruzioni agricole è rilevante per l'esclusione da Ici e da Irpef (articolo 42 del Tuir). Inoltre, per le abitazioni si rende applicabile l'aliquota Iva del 4% se cedute da imprese costruttrici (punto 21 bis tabella A, parte 2ª del Dpr 633/72). Si veda in senso contrario la nota 10933 del 26 febbraio 2010 dell’agenzia del Territorio.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Leggi tutti gli articoli in Rassegna stampa
Articoli correlati:
Pubblicato il 12/06/2010
Speciali
Pubblicato il 05/12/2011
Speciali
Pubblicato il 20/12/2011
Speciali
Pubblicato il 23/03/2010
Domande e Risposte
Pubblicato il 23/12/2011
Rassegna stampa
Pubblicato il 13/12/2011
Rassegna stampa
Pubblicato il 14/09/2011
Normativa
Pubblicato il 01/12/2011
Speciali
Documenti Business Center



