Pubblicato il 14/07/2010
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L’accatastamento decide sull’Ici dei fabbricati rurali

81 Sentenze della Corte di Cassazione

I fabbricati rurali non pagano l’Ici se risultano accatastati in A/6 o D/10. Nel caso in cui, invece, gli immobili non sono iscritti in catasto si applicano i requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. 557/1993. Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con le 81 sentenze (dalla 14967 alla 15048) depositate il 22 giugno 2010, aderendo al principio che vincola la ruralità dei fabbricati alle risultanze catastali.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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Commenti

Non mi pare che la Cassazione possa anche legiferare. Non dovrebbero solo interpretare le norme? l'art 9 del D.L. 557/93 non è mai stato abrogato ne esplicitamene che implicitamente. Ma come si fa a dire che le previsioni di tale articolo valgono solo nel caso di fabbricati non accatastati o per rendita impugnata. L'articolo è intitolato "Istituzione del catasto fabbricati" (vedasi comma 1) e il comma 3 dispone precisamente che "Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis (per i quali è prevista la ruralità ai fini fiscali), destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A. NON E' SCRITTO A6 E SOLO A6. Speriamo che l'articolo del sole non sia del tutto preciso

- Commento di massimo (13:10 del 14/07/2010)
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