Figli a carico per intero al coniuge separato
La recente sentenza della Corte di Cassazione
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é errato indicare come massima una situazione in cui i presupposti dovevano necessariamente essere particolari, che la Cassazione sez. Tributaria da ultimo spesso e volentieri scriva, mostrando apertamente di non conoscere le norme di diritto su cui sentenzia è fatto notorio a chiunque abbia a che fare con in "Giudici di Legittimità" dell sez. Tributaria, ma che si possa spacciare per principio quello del diritto del Coniuge "affidatario" dei figli (che, come tale, riceve "ineffabilmente", visto l'attaggiamento delle sezioni del "c.d. diritto di famiglia" dei Tribunali italiani, cospicui e rilevanti iniezioni di liquedità da parte del coniuge - in genere padre! - non affidatario) alla detrazione intera dell'onere familiare per figli a carico è una assurdità giuridica. Cosa diversa, pertanto, nello specifico, non adeguatamente riportato nella massima indicata, che a causa delle particolari condizioni del caso oggetto di esame, la signora in questione possa aver avuto ragione nell'ottenimento del riconoscimento dell'intera detrazione dell'onere figurativo di cui trattasi, poiché la sentenza come indicfata e massimata, non riporta le specifiche indicazioni del caso specifico la massima così evidenziata è ingannevole, poiché, al contrario, sopratutto nella quasi totalità dei casi di affidamento dei figli minori il "mantanimento" è addosato al coniuge non affidatario (si ribadisce, purtroppo, nella quasi totalità dei casi italiani al padre!), il diritto di detrazione al 100% dell'onere di che trattasi va riconosciuto al genitore che, speso e volentieri, sostiene importi molto più rilevanti di onere manutentivo del semplice importo riconosciuto forfettariamente dalla norma tributaria, senza che la effettiva decurtazione del reddito personale del soggetto così onerato, sconti il dovuto abbattimento di tale onere, tantomeno, appare conforme alla previsione "generale" del diritto che addirittura al coniuge non affidatario non spetti la detrazione del 50% dell'onere in discussione per averne diritto al 100% il coniuge affidatario, poiché nella massima riportata non vi sono indicazioni in tal senso, si deve ritenre che il caso specifico esaminato dalla S.C. sia particolare e rientrante in una ipotesi di mancato c oncorso alle spese delle figlie minori da parte dell'altro Coniuge (ossia in un caso di fattiva e/o giuridica assenza del conoiuge avente diritto alla detrazione al 50%), poiché in caso diverso la massima sarebbe palesemten una dimostrazione dell'"ignorantia legis" del redattore.
Commento di Gaetano Dell'Acqua (15:08 del 08/07/2010)



