Pubblicato il 22/06/2010
Impugnabile anche la lettera
Le comunicazioni di iscrizione a ruolo
Con la sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010, la Cassazione afferma che la comunicazione di iscrizione a ruolo è impugnabile innanzi al giudice tributario, anche se nell’atto viene indicato che non è ammesso ricorso giurisdizionale. Nella fattispecie un contribuente aveva contestato la comunicazione d’iscrizione a ruolo della tassa rifiuti da parte di un Comune. Secondo la Cassazione sono impugnabili tutti gli atti con i quali l’amministrazione notifica ai contribuenti una pretesa tributaria, non avendo alcuna rilevanza la denominazione dell’atto.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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