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CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE MUSICALI: LE MODALITÀ DI FRUIZIONE

1 minuto, 05/02/2015

Credito d'imposta per le imprese musicali: le modalità di fruizione

Pubblicato il Decreto contenente le modalità di fruizione e l'iter per ottenere il bonus per la promozione della musica di nuovi talenti; Decreto interministeriale del 2.12.2014

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 02/12/2014
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015 n. 27 il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 2 dicembre 2014, contenente le disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti (legge del 7 ottobre 2013, n. 112) con riferimento, in particolare:
  1. alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, nonchè ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute;
  2. alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
  3. alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
  4. alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
Alle imprese di produzione di fonogrammi e videogrammi musicali, nonchè alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime o seconde di nuovi talenti, a esclusione delle demo autoprodotte, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto.
 
L'agevolazione è riconosciuta per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, ed è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.

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Allegato

Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 2/12/2014
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