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SISMA 2012 E CREDITO D'IMPOSTA: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DM 23 DICEMBRE 2013

1 minuto, 14/11/2014

Sisma 2012 e credito d'imposta: integrazioni e modifiche al Dm 23 dicembre 2013

Novità in merito al credito d'imposta in favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012; Decreto del MEF del 03.10.2014

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero del 03/10/2014
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo
Le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 possono fruire dell'agevolazione per i costi sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per la ricostruzione, il rispristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, per la realizzazione degli interventi da effettuarsi al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.
 
Infine l'Agenzia delle entrate sospende la procedura di attribuzione del credito d'imposta prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014 relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 del decreto del MEF del 23/12/2013, cosi' come modificato dall'art. 1, inoltrano, in via telematica, entro i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014.
Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili ai sensi dell'art. 1 sostenuti negli anni 2012 e 2013.

Restano valide le istanze presentate entro il 30 giugno 2014.
 
L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto nell'anno 2014, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto da comunicare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Tag: LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

Allegati

Decreto del MEF del 03/10/2014
Decreto del MEF del 23/12/2013
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