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STUDI DI SETTORE 2013: LE RISPOSTE DELL’AGENZIA AI QUESITI DEI CONTRIBUENTI

1 minuto, 23/09/2013

Studi di settore 2013: le risposte dell’Agenzia ai quesiti dei contribuenti

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012; Circolare n. 30/E del 19.09.2013

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero del 19/09/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con la Circolare n. 30/E del 19 settembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti posti dai contribuenti in materia di studi di settore.
Tra i principali chiarimenti, si segnala il mancato obbligo di compilazione del quadro “T – Congiuntura Economica da parte dei contribuenti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi. Per avvalersi dei correttivi anticrisi, approvati con il DM 23 maggio 2013, la circolare precisa che gli “ex minimi” interessati potranno pertanto fornire le indicazioni in merito al comportamento adottato utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di GERICO 2013.
La circolare chiarisce inoltre come i contribuenti residenti nei territori interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 che abbiano riportato danni ai locali destinati all’attività d’impresa, di lavoro autonomo ovvero alle scorte di magazzino, possono considerarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, con conseguente esonero dall’obbligo di presentazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
 
Indice:
 
1. Premessa
2. Compilazione Quadro T – congiuntura economica
3. Studio di settore VG68U – credito di imposta per il gasolio per autotrazione
4. Cessazione dell’attività prevalente
5. Stampe di Gerico
6. Apprendisti
7. Studio di settore UG99U – anomalia per l’indicatore di coerenza “valore aggiunto lordo per addetto”
8. Eventi sismici del maggio 2012 – periodo di non normale svolgimento dell’attività
9. Indicatori di normalità e cause giustificative
 
 
Scarica qui gratis la Circolare:

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

Allegato

Circolare_Agenzia_delle_Entrate_30_E_del_19092013
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Commenti

CARMELO - 04/10/2013

ho letto che in caso di violazioni formali che non hanno comportato una riduzione dell'imponibile o dell'imposta versata la dichiarazione presentatata è irregolare e pertanto è necessario presentare una dichiarazione integrativa pro fisco(con sanzioni) le sanzioni ammontano ad euro 32 per ogni dichiarazione( redditi, studi , iva) e pertanto euro 32 x 3= 96 da versare con il codice tributo 8911 anno 2013 mi confermate se il mio modo di operare è corretto?

Carmelo - 03/10/2013

una cooperativa a mutualità prevalente non ha indicato la causa di esclusione "12" per l'inutizzabilità , in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore che sono stati regolarmente allegati al modello unico 2013; adesso bisogna inviare una dichiarazione integrativa o una dichiarazione integrativa a favore? quali sono le sanzioni? GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

Lumia Luigia - 03/10/2013

L'errore a mio parere puo' considerarsi formale in quando non comporta variazioni di imposta, e quindi è sufficiente presentare una integrativa senza pagare sanzioni.

Carmelo - 03/10/2013

ho letto che in caso di violazioni formali che non hanno comportato una riduzione dell'imponibile o dell'imposta versata la dichiarazione presentatata è irregolare e pertanto è necessario presentare una dichiarazione integrativa pro fisco(con sanzioni) le sanzioni ammontano ad euro 32 per ogni dichiarazione( redditi, studi , iva) e pertanto euro 32 x 3= 96 da versare con il codice tributo 8911 anno 2013 mi confermate se il mio modo di operare è corretto?

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