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PARTICIPATION EXEMPTION: ULTERIORI CHIARIMENTI

2 minuti, 11/04/2013

Participation exemption: ulteriori chiarimenti

Chiarimenti sul regime della participation exemption (“pex”) forniti dall'Agenzia con Circolare del 29.03.2013 n. 7, con particolare riferimento al concetto di esercizio di impresa commerciale, ai criteri per la verifica della commercialità nell’ipotesi di impresa in fase di start up, ai rapporti tra la disciplina della participation exemption e le società non operative e altro ancora.

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 7 del 29/03/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Circolare del 29 marzo 2013 n. 7/E l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al regime della participation exemption (“pex”). La disciplina relativa alle partecipazioni esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption) rappresenta uno strumento tecnico per coordinare i livelli di tassazione di un unico flusso di capacità economica. L’applicazione dell’istituto in esame dipende dal verificarsi di precise condizioni e si giustifica in una logica complessiva di sistema.
Introdotto come istituto per armonizzare il sistema fiscale nazionale a quello europeo, il regime della participation exemption (“pex”) trova rispondenza anche in alcuni principi di coerenza giuridica ed economica. In particolare, persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni in linea con quanto previsto in ambito europeo.
 
Si tratta, inoltre, di un regime che elimina il divario tra ricchezza statica la cui tassazione è suscettibile di essere rinviata sine die e ricchezza dinamica oggetto, al contrario, di imposizione con cadenza periodica.
Non a caso il legislatore ha introdotto alcuni correttivi volti a evitare l’applicazione indiscriminata del regime di esenzione in presenza di plusvalori latenti del patrimonio della società partecipata, realizzati solo in fase di dismissione degli asset ai quali si riferiscono e, quindi, a notevole distanza di tempo rispetto al periodo di maturazione, come nel caso delle immobiliari di gestione e delle società che non svolgono attività commerciale.
 
Ad integrazione di quanto precisato con la circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, si forniscono in questa sede ulteriori chiarimenti relativamente all’istituto in esame, con particolare riferimento:
  • al concetto di esercizio di impresa commerciale di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR;
  • ai criteri per la verifica della commercialità nell’ipotesi di impresa in fase di start up;
  • ai rapporti tra la fase di start up e il requisito della commercialità;
  • alle imprese immobiliari di gestione in relazione al c.d. principio di “prevalenza”;
  • all’individuazione del requisito di commercialità in presenza dell’esercizio congiunto di attività commerciali e non commerciali;
  • ai rapporti tra la disciplina della participation exemption e le società non operative;
  • all’applicazione dell’articolo 87, comma 5, del TUIR in presenza di holding;
  • al periodo di ininterrotto possesso di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR in caso di costituzione di diritti reali di garanzia su partecipazioni;
  • ai criteri di movimentazione delle partecipazioni confluite in uno stesso comparto [immobilizzato o circolante].

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE PMI - START UP E CROWDFUNDING PMI - START UP E CROWDFUNDING

Allegato

Circolare del 29/03/2013 n. 7/E
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