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IMU E IRPEF: CHIARIMENTI SUL RAPPORTO TRA IMU E LE IMPOSTE SUI REDDITI

1 minuto, 12/03/2013

IMU e IRPEF: Chiarimenti sul rapporto tra Imu e le Imposte sui redditi

Chiarimenti sugli effetti sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’IMU sperimentale per gli anni 2012-2014; Circolare dell' 11.03.2013 n. 5

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 5 del 11/03/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate con Circolare dell' 11 marzo 2013 n. 5/E fornisce chiarimenti sugli effetti sull’IRPEF e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’IMU sperimentale per gli anni 2012-2014, in particolare vengono definiti i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall'Imu.
 
Si ricorda infatti che a partire dal 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale si applica l’imposta municipale propria (IMU) a titolo sperimentale. L’IMU sostituisce sia l’imposta comunale sugli immobili (ICI), sia, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.
 
Le disposizioni che regolano l’IMU, come detto, ne prevedono l’effetto sostitutivo, per la componente immobiliare, dell'IRPEF e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011). L’effetto sostitutivo, quindi, si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati. Rientrano nell’ipotesi degli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a disposizione, anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista.
 
Le disposizioni che regolano l’IMU elencano espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi (art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 23 del 2011). Rientrano nell’elenco, in particolare:
  • il reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR;
  • i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
  • i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del TUIR;
  • i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES.
Indice della Circolare:
 
PREMESSA
1. RAPPORTO TRA IMU E IMPOSTE SUI REDDITI
1.1 Effetti sulla base imponibile IRPEF
1.2 Indeducibilità dell’IMU
2. EFFETTO SOSTITUTIVO SU SINGOLI REDDITI
2.1 Redditi sostituiti e redditi non sostituiti
2.2 Redditi degli immobili esenti da IMU
2.3 Beni locati per una parte del periodo di imposta
2.4 Locazione di parte dell’abitazione principale
2.5. Deduzione per abitazione principale
2.6 Immobili inagibili
2.7 Beni posseduti da società semplici
3. ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
 

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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

Allegato

Circolare dell' 11/03/2013 n. 5
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