Pubblicato il 13/02/2012
Liquidazione Iva trimestrale: i chiarimenti dell'Agenzia sul limite del volume d'affari
L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 13/02/2012 n. 15, ha chiarito che nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite del volume d'affari di riferimento è elevato a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Risoluzione del 13 febbraio 2012 n. 15, che possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 è elevato a 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate.
Inoltre viene precisato che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 è elevato a 700mila euro relativamente a tutte le attività esercitate.
Inoltre viene precisato che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:
- entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della percentuale dell’1%;
- entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).
Leggi tutti gli articoli in Normativa
Articoli correlati:
Pubblicato il 18/05/2012
Normativa
Pubblicato il 13/04/2012
Normativa
Pubblicato il 10/01/2012
Domande e Risposte
Pubblicato il 22/05/2012
Rassegna stampa
Pubblicato il 04/08/2011
Speciali
Pubblicato il 23/05/2012
Rassegna stampa
Pubblicato il 17/04/2012
Speciali
Pubblicato il 24/04/2012
Normativa
Documenti Business Center
