Pubblicato il 03/02/2012
Contributi Inps Colf e lavoratori domestici per l'anno 2012
Con Circolare del 3.02.2012 n. 17 l'Inps ha pubblicato l'importo dei contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici (colf e badanti)
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010 - dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011 - dicembre 2011 è risultata del 2,7%.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.
Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.
Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012
| LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI | |||
|---|---|---|---|
| RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
|
||
| Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota CUAF (1) |
| fino a € 7,54 oltre € 7,54 fino a € 9,19 oltre € 9,19 |
€ 6,68 € 7,54 € 9,19 |
€ 1,40 (0,34) (2) € 1,58 (0,38) (2) € 1,93 (0,46) (2) |
€ 1,41 (0,34) (2) € 1,59 (0,38) (2) € 1,94 (0,46) (2) |
| Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 4,85 | € 1,02 (0,24) (2) | € 1,02 (0,24) (2) |
(1)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2)
La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
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