Pubblicato il 16/12/2011
Enti non commerciali e adempimenti contabili: rendiconto annuale sempre obbligatorio
Indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'attività svolta dall’ente non commerciale, il rendiconto economico e finanziario è da redigere ogni anno a prescindere dall'organizzazione dell'Enc e dal tipo di attività che esercita; così chiarisce l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 16/12/2011 n. 126
Per gli enti non commerciali è prevista la redazione di due distinti rendiconti:
secondo quanto stabilito dall’art. 20, secondo comma, del DPR n. 600 :
La corretta tenuta di tale documento contabile, infatti, costituisce lo strumento cui è tenuto l’organo di rappresentanza dell’ente non commerciale per soddisfare le esigenze informative, sia degli associati che dei terzi, in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria del patrimonio dell’ente.
Tale documento contabile, inoltre, consente agli organi di controllo di acquisire quelle informazioni contabili necessarie per stabilire, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, le modalità operative e la struttura organizzativa dell’ente, anche al fine di determinare la sua corretta qualifica fiscale.
In relazione all’ulteriore obbligo di rendicontazione indicato sub b), richiesto dal secondo comma dell’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ai fini dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali dall’art. 143, comma 3, lettera a), del TUIR, si ritiene che laddove un ente non commerciale non abbia esercitato alcuna delle predette raccolte, lo stesso non sia tenuto alla redazione dello specifico rendiconto.
secondo quanto stabilito dall’art. 20, secondo comma, del DPR n. 600 :
- un rendiconto annuale economico e finanziario;
- uno specifico rendiconto in relazione alle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.
La corretta tenuta di tale documento contabile, infatti, costituisce lo strumento cui è tenuto l’organo di rappresentanza dell’ente non commerciale per soddisfare le esigenze informative, sia degli associati che dei terzi, in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria del patrimonio dell’ente.
Tale documento contabile, inoltre, consente agli organi di controllo di acquisire quelle informazioni contabili necessarie per stabilire, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, le modalità operative e la struttura organizzativa dell’ente, anche al fine di determinare la sua corretta qualifica fiscale.
In relazione all’ulteriore obbligo di rendicontazione indicato sub b), richiesto dal secondo comma dell’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 ai fini dell’agevolazione fiscale prevista per le raccolte pubbliche di fondi occasionali dall’art. 143, comma 3, lettera a), del TUIR, si ritiene che laddove un ente non commerciale non abbia esercitato alcuna delle predette raccolte, lo stesso non sia tenuto alla redazione dello specifico rendiconto.
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