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PIGNORAMENTI PRESSO TERZI: MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO

2 minuti, 02/03/2011

Pignoramenti presso terzi: modalità di effettuazione della ritenuta d’acconto

Sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto del 20% per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi; Circolare n. 8 del 2/03/2011

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 8 del 02/03/2011
Fonte: Agenzia delle Entrate
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L’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 2 marzo 2011 n. 8, fa il punto sui criteri da seguire per applicare la ritenuta d’acconto del 20% sui pagamenti eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi, sugli adempimenti a carico del terzo erogatore, sugli adempimenti a carico del creditore pignoratizio e sugli adempimenti a carico del debitore.

Si ricorda che l’art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio del 2009, n. 78, integrando la disposizione di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha specificato che, in caso di somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, la ritenuta, ove prevista, deve essere effettuata dal soggetto erogatore che rivesta la qualità di sostituto di imposta, con un’aliquota pari al 20 per cento, rinviando, per le modalità di attuazione, alla emanazione di un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Detto provvedimento, emanato il 3 marzo 2010 (di seguito il Provvedimento), nel dare attuazione alla disposizione riportata, ha stabilito le modalità di effettuazione della ritenuta alla fonte e gli adempimenti da assolvere a cura dei soggetti interessati.
L’art. 1, comma 1, del Provvedimento fa riferimento ad una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta, pertanto, deve essere effettuata nei confronti dei creditori pignoratizi soggetti IRPEF e non anche nei confronti di enti e società soggetti IRES.

Nei confronti dei soggetti IRPEF, invece, ai sensi dell’articolo 1 del Provvedimento, il soggetto erogatore è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento sulle somme assoggettabili a ritenuta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

Ad esempio, se il dipendente (creditore pignoratizio), in esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro (debitore) al pagamento di retribuzioni arretrate, ottiene il pignoramento delle somme giacenti su un conto corrente bancario del datore di lavoro, l’istituto bancario (terzo erogatore) sarà tenuto ad effettuare la ritenuta del 20 per cento all’atto del pagamento delle somme in favore del dipendente, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, per i quali, a norma dell’art. 23 del DPR 600/73, è previsto il prelievo alla fonte.

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti sulle questioni interpretative che potrebbero sorgere in fase di applicazione del suddetto provvedimento.

Indice della Circolare:

PREMESSA
  1. RITENUTE ALLA FONTE SULLE SOMME EROGATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
    1.1 Le somme pignorate presso terzi: riferimenti civilistici e processualcivilistici
    1.2 Terzo erogatore tenuto ad effettuare la ritenuta
    1.3 Somme soggette a ritenuta da parte del terzo erogatore
    1.4 Doppia ritenuta
  2. ADEMPIMENTI A CARICO DEL TERZO EROGATORE
    2.1 Misura e versamento della ritenuta
    2.2 Comunicazione al debitore delle somme erogate al creditore pignoratizio
    2.3 Certificazione della ritenuta nei confronti del creditore pignoratizio
    2.4 Obblighi dichiarativi del terzo erogatore in qualità di sostituto d’imposta
  3. ADEMPIMENTI A CARICO DEL CREDITORE PIGNORATIZIO
    3.1. Indicazione delle somme nella dichiarazione dei redditi
    3.2 Scomputo delle ritenute
  4. ADEMPIMENTI A CARICO DEL DEBITORE
  5. SPESE DI LITE DISTRATTE IN FAVORE DEL DIFENSORE DEL CREDITORE PIGNORATIZIO
  6. LA TUTELA ESECUTIVA AZIONATA DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
  7. LA TUTELA ESECUTIVA DEGLI ASSEGNI PERIODICI PER IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE

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Circolare del 2/03/2011 n. 8
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Commenti

Barbara Gabbi - 07/07/2014

Sono una propitaria di un app di cui l affiturio nn ha pagato l affitto per 21mesi . Io proprietario ho già pagato le tasse sui soldi nn percepiti . Nn capisco quest altra ritenuta d acconto del 20% anticipo di tasse già versate .

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