Pubblicato il 14/09/2010
Agevolazioni per l'acquisto di beni di utilità sociale
Pubblicate le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali, con Decreto del 14/09/2010 n.177
E' stato pubblicato sulla G.U n. 255 del 30 ottobre il decreto del Ministero del Lavoro del 14 settembre 2010 n. 177, recante le disposizioni concernenti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Gli acquisti ammissibili al contributo secondo l'art. 3 del decreto:
1. Il contributo è concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, di:
3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non puo' essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo' essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita' diverse da quelle indicate all'articolo 1.
4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato, purche' iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli acquisti ammissibili al contributo secondo l'art. 3 del decreto:
1. Il contributo è concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, di:
- autoambulanze;
- beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
- beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non puo' essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo' essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita' diverse da quelle indicate all'articolo 1.
4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato, purche' iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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