Pubblicato il 13/10/2010
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Esenzione dall’Irap per i piccoli imprenditori

Esenti dall’irap i piccoli imprenditori; questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con tre Sentenze del 13/10/2010 (la n. 21122, 21123 e 21124), con le quali ha ritenuto esenti dall’imposta, artigiani, tassisti e coltivatori diretti, purchè non siano dotati di autonoma organizzazione

Immagine FiscoeTasseCon le tre Sentenze della Corte del Cassazione del 13 ottobre 2010, è stato messo nero su bianco l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di artigiani, tassisti e un coltivatori diretti, fornendo una netta distinzione fra imprenditori e piccoli imprenditori, sancendo il principio in base al quale i piccoli imprenditori sono esenti dall'imposizione Irap.

Ai fini dell'assoggettamento all’Irap rimane valido il principio in base al quale il piccolo imprenditore non deve essere dotato di autonoma organizzazione, requisito che dovrà essere provato dallo stesso contribuente.

Le Massime delle tre Sentenze:

Sentenza 21122, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nella specie, coltivatore diretto) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Sentenza n. 21124, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nella specie artigiano) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Sentenza 21123, sezione Tributaria, del 13-10-2010

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nella specie, tassista) è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.
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Commenti

Seguendo il filone già iniziato con l’esenzione dall’Irap per gli Agenti di Commercio e Promotori finanziari (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui non sussista il requisito dell’organizzazione autonoma, la Corte di Cassazione, sottolinea che la non sussistenza del requisito dell’organizzazione autonoma deve essere applicato anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all’articolo 2083 del Codice civile, secondo cui l’attività professionale viene organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

- Commento di Angelo Saitta (20:48 del 15/10/2010)

Aspettiamo che l’Agenzia delle Entrate prenda atto dell’orientamento della Cassazione e diffonda una circolare che chiarisca che imprese prive di organizzazione sono esenti dall’IRAP. Si tratta di un’ordinanza che conferma quanto da tempo sostenuto a livello di giurisprudenza di merito: gli artigiani senza dipendenti e collaboratori devono, così come i professionisti, essere esentati dall’imposta. Chi è nel regime dei minimi è già esente, ma ci sono tanti artigiani che avevano i requisiti e hanno deciso di non accedere al regime semplificato e quelli che non hanno potuto optare per questa soluzione perché superavano il limite di reddito anche di poco. Speriamo che non ci sia bisogno di aspettare l’arrivo delle singole ordinanze per le singole attività per stabilire che elettricisti, idraulici e pittori edili non devono pagare l’imposta sulle attività produttive”. Consiglierei di versare l’Irap anche a chi rientra nella casisitica dell’ordinanza della Corte di Cassazione e poi fare istanza di rimborso in attesa che l’Agenzia delle Entrate si pronunci.

- Commento di Angelo Saitta (20:53 del 15/10/2010)

La Cassazione ricorda che il fatto di dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo è una questione che non rileva ai fini dell'Irap. Il principio generale espresso dalla cassazione è chiaro: non avvalersi stabilmente di lavoro altrui e non disporre di una strumentazione eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività sono i due requisiti che segnano la linea di confine per l'esonero da Irap, tanto per i professionisti quanto per gli imprenditori, siano essi da qualificarsi "piccoli" (articolo 2083 del codice civile) o meno.

- Commento di Angelo Saitta (08:59 del 17/10/2010)
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