Pubblicato il 08/10/2010
Scudo Fiscale - le linee guida per i controlli degli uffici
Istruzioni operative per gli uffici che effettuano controlli di fronte a contribuenti che, sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche, dovessero opporre lo scudo fiscale, ovvero la dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero, fornite nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8/10/2010 n. 52
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare dell' 8 ottobre 2010 n. 52/E, fornisce la mappa dei controlli he gli uffici saranno chiamati a seguire di fronte a contribuenti che, sottoposti ad accessi, ispezioni e verifiche, dovessero opporre lo scudo fiscale, ovvero dovessero opporre la dichiarazione riservata di emersione delle attività detenute all’estero.
Come chiarito dalla circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (par. 10), il contribuente che intenda opporre all’Amministrazione Finanziaria gli effetti preclusivi ed estintivi, derivanti dallo scudo fiscale, deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per formale conoscenza si intende la notifica, ritualmente eseguita, dei predetti atti.
In presenza di questa opposizione da parte del contribuente, l’Ufficio che procede al controllo deve porre in essere una serie di valutazioni ed adempimenti, attenendosi alle istruzioni operative elencate nella presente circolare.
Indice della Circolare:
Come chiarito dalla circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 (par. 10), il contribuente che intenda opporre all’Amministrazione Finanziaria gli effetti preclusivi ed estintivi, derivanti dallo scudo fiscale, deve farlo in sede di inizio di accessi, ispezioni e verifiche ovvero entro i trenta giorni successivi a quello in cui l’interessato ha formale conoscenza di un avviso di accertamento o di rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le richieste di cui agli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per formale conoscenza si intende la notifica, ritualmente eseguita, dei predetti atti.
In presenza di questa opposizione da parte del contribuente, l’Ufficio che procede al controllo deve porre in essere una serie di valutazioni ed adempimenti, attenendosi alle istruzioni operative elencate nella presente circolare.
Indice della Circolare:
- Premessa
- Acquisizione di copia della dichiarazione riservata e di elementi sintetici di riscontro
- Verifica dell’esistenza del presupposto impositivo
3.1 Verifica del requisito della residenza in Italia
3.2 Verifica della effettività della detenzione all’estero delle attività indicate nella dichiarazione riservata
3.3 Verifica della effettività del rimpatrio o regolarizzazione - Verifica della assenza di cause ostative per gli effetti preclusivi ed estintivi
- Adempimenti interni
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