Pubblicato il 21/07/2010
L'Avviso di accertamento contenente errori del Fisco non annulla l'atto
Con Sentenza della Cassazione del 21 luglio 2010 n. 17072 è stato stabilito che l'atto non può essere annullato dai giudici in presenza di un errore di calcolo nell'avviso di accertamento.
I giudici non potranno annullare l’atto, in presenza di un errore nell'avviso di accertamento, ma dovranno calcolare l’incidenza dell’errore, riducendo la pretesa dell’Ufficio, questa la conclusione della Cassazione con Sentenza del 21/07/2010 n. 17072.
Il giudice che ravvisa l'infondatezza parziale della pretesa da parte dell'amministrazione (nel caso di specie nell'avviso di accertamento era riscontrabile un errore nel calcolo del maggior ricavo per erronea considerazione dei beni strumentali) non deve, ne può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve giustificare la pretesa tributaria calcolando l'incidenza dell'errore sull'accertamento, verificando se correggendo l'errore permangono i presupposti per il tipo di accertamento, e in ogni caso se residua una pretesa fiscale.
Il giudice che ravvisa l'infondatezza parziale della pretesa da parte dell'amministrazione (nel caso di specie nell'avviso di accertamento era riscontrabile un errore nel calcolo del maggior ricavo per erronea considerazione dei beni strumentali) non deve, ne può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve giustificare la pretesa tributaria calcolando l'incidenza dell'errore sull'accertamento, verificando se correggendo l'errore permangono i presupposti per il tipo di accertamento, e in ogni caso se residua una pretesa fiscale.
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