Pubblicato il 12/02/2010
Successione per rappresentazione - disciplina ai fini dell'imposta di successione
Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 12 Febbraio 2010 n. 8
Chiarimenti in merito al trattamento da riservare, ai fini dell’imposta sulle successioni, alle devoluzioni attribuite al chiamato all’eredità per rappresentazione in base all’articolo 467 e seguenti del codice civile.
L'Agenzia delle Entrate è del parere che, ai fini della determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicabile, nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità subentri per rappresentazione, non occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentato, bensì a quello intercorrente tra il primo e il rappresentante. Ne consegue che al rappresentante verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto di parentela con il de cuius.
Tale franchigia (ove spettante) competerà per intero a ciascuno dei rappresentanti.
L'Agenzia delle Entrate è del parere che, ai fini della determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicabile, nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità subentri per rappresentazione, non occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentato, bensì a quello intercorrente tra il primo e il rappresentante. Ne consegue che al rappresentante verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto di parentela con il de cuius.
Tale franchigia (ove spettante) competerà per intero a ciascuno dei rappresentanti.
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