Pubblicato il 11/12/2007
Efficacia opzione per la trasparenza fiscale
Agenzia delle Entrate - Risoluzione dell' 11/12/2007 n. 361
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di Società di Capitale unipersonale, l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno alla partecipata, da parte dei soci, in cui viene espresso il loro assenso alla scelta del regime della trasparenza fiscale, è superfluo in quanto anche in assenza della raccomandata da parte del socio unico alla società, si può considerare soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell’unico socio di optare per la tassazione per trasparenza.
Questo perchè ne discende che se la previsione di una raccomandata è stata posta per mettere in condizione la società di conoscere la volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza senza ombra di dubbio, in tal caso le particolari circostanze inducono a ritenere soddisfatta l’esigenza di pubblicità sottesa a tale disposizione.
Mentre nelle società con più di un socio, essendo necessaria per mettere in condizione la società di conoscere la volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza, la raccomandata si rende di fatto indispensabile, anche per consentire al legale rappresentante di dare corso alla comunicazione all’Agenzia, nelle società ad unico socio essendo evidente la coincidenza della volontà dell’unico socio con quella della società, viene meno l’esigenza di trasparenza sottesa a tale procedura.
Questo perchè ne discende che se la previsione di una raccomandata è stata posta per mettere in condizione la società di conoscere la volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza senza ombra di dubbio, in tal caso le particolari circostanze inducono a ritenere soddisfatta l’esigenza di pubblicità sottesa a tale disposizione.
Mentre nelle società con più di un socio, essendo necessaria per mettere in condizione la società di conoscere la volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza, la raccomandata si rende di fatto indispensabile, anche per consentire al legale rappresentante di dare corso alla comunicazione all’Agenzia, nelle società ad unico socio essendo evidente la coincidenza della volontà dell’unico socio con quella della società, viene meno l’esigenza di trasparenza sottesa a tale procedura.
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