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  1. #1
    Utente Junior
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    Predefinito ires cooperative sociali

    Ciao,
    le cooperative sociali sono esenti ires, ma anche sulle riprese fiscali in aumento? Ho letto una risoluzione dell'Agenzia, la n. 80 del 2009, dove si dice che le coop sociali se di prod.ne e lavoro possono beneficiare "dell'integrale" deduzione da ires se sono presenti contemporaneamente i requisiti della mutualitą prevalente(costo del lavoro dei soci superiore al 50% del costo tot del lavoro) e se l'ammontare delle retribuzione dei soci č superiore al 50% di tutti gli altri costi fatta eccezione materie I° e sussidiarie.
    queste condizioni fanno riferimento al reddito civilistico o anche alle riprese fiscali?

    Grazie.

  2. #2
    Utente Senior
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    Predefinito Re: ires cooperative sociali

    Quote Originariamente inviata da paola Visualizza il messaggio
    Ciao,
    le cooperative sociali sono esenti ires, ma anche sulle riprese fiscali in aumento? Ho letto una risoluzione dell'Agenzia, la n. 80 del 2009, dove si dice che le coop sociali se di prod.ne e lavoro possono beneficiare "dell'integrale" deduzione da ires se sono presenti contemporaneamente i requisiti della mutualitą prevalente(costo del lavoro dei soci superiore al 50% del costo tot del lavoro) e se l'ammontare delle retribuzione dei soci č superiore al 50% di tutti gli altri costi fatta eccezione materie I° e sussidiarie.
    queste condizioni fanno riferimento al reddito civilistico o anche alle riprese fiscali?

    Grazie.
    ritengo che le agevolazioni alle quali fai riferimento,siano riferibili al reddito imponibile e quindi al reddito che scaturisce a seguito delle riprese fiscali. tale agevolazione infatti fa riferimento alla pura e semplice esenzione da ires se si verificano le condizioni che hai elencate.
    Le cooperative diverse da quelle a mutualitą prevalente non beneficiano delle agevolazioni fiscali, ad eccezione dell'esenzione ires sugli utili accantonati. In tal caso sorge il dubbio su quale ammontare spetti questa agevolazione. dal tenore della norma che impone l'accantonamento appare fuor di dubbio che solo l'utile civile possa essere accantonabile.
    ciao

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