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  1. #1
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    Predefinito tassazione si? tassazione no?

    Salve

    nel luglio 2009 ho provveduto a rivalutare parte delle mie partecipazioni sociali in una piccola srl di famiglia, sfruttando la legge 244 del 24/12/2007 (ovvero perizia + pagamento imposta sostitutiva 2% o 4%).

    Poco dopo ho sottoscritto un preliminare per la cessione di una parte di tali quote per un valore leggermente inferiore a quanto rivalutato per la quota-parte. Quindi l'effettiva cessione non avrebbe avuto rilevanza fiscale e non avrei dovuto dichiarare alcun chè (valore cessione minore del valore rivalutato = no tassazione). Tale preliminare prevedeva anche una penale in caso di inadempimento di una delle parti, a titolo di risarcimento danni, visto che era escluso il recesso dal contratto. Non sono stati versati acconto o caparre, giacchè non previste. Ovviamente la penale è molto minore del valore della cessione previsto e quindi molto minore del valore rivalutato).

    Dopo un breve controversia, la controparte si è resa inadempiente ed ha corrisposto la penale in questione.

    Tale penale è tassabile?

    Ho trovato due interpretazioni completamente opposte, una a favore e una contro.

    Quella a favore dice che la penale in esame, avendo la stessa natura delle somme di cui va a integrare la mancata percezione, non assume rilevanza ai fini fiscali e non va quindi dichiarata perchè se la cessione delle quote avesse avuto luogo questa, per effetto della rivalutazione, nel caso di specie, non sarebbe stata tassata (come nel caso, ad esempio, di una caparra confirmatoria trattenuta da un privato, proprietario di una prima casa da piu' di 5 anni).

    La seconda interpretazione (provento tassabile) si basa sul fatto che la rivalutazione a pagamento che ho fatto non è che mi consentiva di essere esente da tassazione sulla plusvalenza, ma semplicemente spostava in alto il termine di riferimento per il calcolo della plusvalenza stessa. Pertanto la cessione della partecipazione genera un provento tassabile e quindi anche la penale deve esserlo.

    Quale delle due?

    Grazie

  2. #2
    Utente Senior
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    Jun 2007
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    Predefinito Re: tassazione si? tassazione no?

    Quote Originariamente inviata da ortorob Visualizza il messaggio
    Salve

    nel luglio 2009 ho provveduto a rivalutare parte delle mie partecipazioni sociali in una piccola srl di famiglia, sfruttando la legge 244 del 24/12/2007 (ovvero perizia + pagamento imposta sostitutiva 2% o 4%).

    Poco dopo ho sottoscritto un preliminare per la cessione di una parte di tali quote per un valore leggermente inferiore a quanto rivalutato per la quota-parte. Quindi l'effettiva cessione non avrebbe avuto rilevanza fiscale e non avrei dovuto dichiarare alcun chè (valore cessione minore del valore rivalutato = no tassazione). Tale preliminare prevedeva anche una penale in caso di inadempimento di una delle parti, a titolo di risarcimento danni, visto che era escluso il recesso dal contratto. Non sono stati versati acconto o caparre, giacchè non previste. Ovviamente la penale è molto minore del valore della cessione previsto e quindi molto minore del valore rivalutato).

    Dopo un breve controversia, la controparte si è resa inadempiente ed ha corrisposto la penale in questione.

    Tale penale è tassabile?

    Ho trovato due interpretazioni completamente opposte, una a favore e una contro.

    Quella a favore dice che la penale in esame, avendo la stessa natura delle somme di cui va a integrare la mancata percezione, non assume rilevanza ai fini fiscali e non va quindi dichiarata perchè se la cessione delle quote avesse avuto luogo questa, per effetto della rivalutazione, nel caso di specie, non sarebbe stata tassata (come nel caso, ad esempio, di una caparra confirmatoria trattenuta da un privato, proprietario di una prima casa da piu' di 5 anni).

    La seconda interpretazione (provento tassabile) si basa sul fatto che la rivalutazione a pagamento che ho fatto non è che mi consentiva di essere esente da tassazione sulla plusvalenza, ma semplicemente spostava in alto il termine di riferimento per il calcolo della plusvalenza stessa. Pertanto la cessione della partecipazione genera un provento tassabile e quindi anche la penale deve esserlo.

    Quale delle due?

    Grazie
    secondo me la soluzione corretta appare quella che descrive la prima ipotesi.
    La penale descritta non ha natura reddituale, ma integra un risarcimento del danno subito dall'inadempimento contratuale. non mi pare corretta la impostazione che lega la natura della penale al contratto sottostante a seconda che quest'ultimo sia tassabile o meno.
    ciao

  3. #3
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    Predefinito Re: tassazione si? tassazione no?

    Quote Originariamente inviata da giuseppepiantino@libero.i Visualizza il messaggio
    secondo me la soluzione corretta appare quella che descrive la prima ipotesi.
    La penale descritta non ha natura reddituale, ma integra un risarcimento del danno subito dall'inadempimento contratuale. non mi pare corretta la impostazione che lega la natura della penale al contratto sottostante a seconda che quest'ultimo sia tassabile o meno.
    ciao
    eh secondo me il problema invece è proprio il contratto sottostante perchè l'articolo 6 del tuir dice:

    "i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi o per cessione dei relativi crediti o le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni per la perdita dei redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"

    ora: le plusvalenze per la cessione di quote di una srl sono di per loro tassabili ma la rivalutazione delle stesse alza il limite di non imponibilità, nel limite del valore di perizia.

    Quindi:

    - penale NON TASSABILE perchè se fosse stata portata a compimento l'operazione principale non sarebbe emersa nessuna fattispecie rilevante ai fini delle imposte sui redditi, grazie alla sopraggiunta rivalutazione delle quote

    oppure

    - penale TASSABILE perchè la rivalutazione a pagamento non manda esente da tassazione la plusvalenza, ma semplicemente sposta in alto il termine di riferimento per il calcolo della plusvalenza stessa.

    grazie

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