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Discussione: Riduzione acconto

  1. #1
    Utente Senior
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    Un artigiano che nel 2009 ha fatturato quasi nulla per la crisi del suo settore può ridurre l'acconto per il 2009? anche l'acconto IRAP? Come va calcolato?

    Grazie

  2. #2
    Utente Senior L'avatar di Bicia F
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    Un artigiano che nel 2009 ha fatturato quasi nulla per la crisi del suo settore può ridurre l'acconto per il 2009? anche l'acconto IRAP? Come va calcolato?

    Grazie
    quando, come in questo caso, esistono elementi che riducono l'imponibile oggetto e base di calcolo, ti poni esattamente nella condizione di simulare (anche con l'appoggio del software) la dichiarazione dei redditi dell'anno in corso - 2009 - calcolando le presunte imposte dovute, piuttosto che sulla scorta delle imposte maturate sull'unico dell'anno precedente.
    la riduzione dell'imponibile avviene come nel tuo caso, come pure per effetto di importanti oneri detraibili/deducibili sopravvenuti e già documentati.
    il sistema fisco, però, gradisce sempre la...caramella, ciao.
    volere è potere!
    ...dai, su, forza...avanti sempre!!!

  3. #3
    Utente Senior L'avatar di Kob
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    Un artigiano che nel 2009 ha fatturato quasi nulla per la crisi del suo settore può ridurre l'acconto per il 2009? anche l'acconto IRAP? Come va calcolato?
    puoi ridurre quanto vuoi (applicando il metodo previsionale): al limite se si sbaglia uscira la sanzione per omesso/carente versamento dell'acconto.

    se il cliente vuole autoridursi l'acconto perchè ritiene di avere una minore imposta (nel 2009) io gli farei sottoscrivere due righe scritte per evitare che un domani se ne dimentichi (casomani venisse fuori che la riduzione non era dovuta).

    se non vuoi rischiare nulla ... c'è sempre il metodo storico
    Kob
    Life is too serious to be taken seriously!

  4. #4
    Utente Junior
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    Un artigiano che nel 2009 ha fatturato quasi nulla per la crisi del suo settore può ridurre l'acconto per il 2009? anche l'acconto IRAP? Come va calcolato?

    Grazie
    Sì, per espressa previsione normativa, è prevista la facoltà di commisurare l’acconto sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno 2009, sempre al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute alla fonte. E' consentito, cioè, di determinare l’imposta dovuta sulla base della situazione
    reddituale corrente.
    E' da evidenziare, tuttavia, che nel caso di versamenti d'acconto in misura
    inferiore al dovuto sono applicabili le sanzioni sui carenti versamenti. Tuttavia le dette sanzioni possono essere attenuate con l'attivazione del ravvedimento operoso le cui sanzioni sono state ulteriormente ridotte con c.d. decreto anticrisi.

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