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Discussione: nuova ICI 2012

  1. #1
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    Salve a tutti avevo bisogno di alcuni chiarimenti ..
    Ho tre appartamenti di mia proprietà cosi descritti
    1. rendita 436 euro dove abiterò da giugno 2012
    2. rendita 201 euro dato in locazione
    3. rendita 201 euro non abitato

    Il mio paese applica una aliquota del 6,80 per mille e fino al 2011 pagherò una ICI calcolata:
    436x105x6,80/1000= 311
    201x 105x6,60/100= 144
    201x 105x6,60/100= 144

    aiutatemi a capire se dal 2012 sarà cosi
    opzione 1?. 436x160x6,80/1000= 474,36
    oppure
    opzione 2?. 436x160x4/1000= 279,04
    per gli altri appartamenti dipende dalla forchetta dell aliquota dal 7.50 a 10.50?
    Inoltre l appartamento dato in locazione non è soggetto ancora all'aliquota del 4?
    GRazie

  2. #2
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    Predefinito Re: nuova ICI 2012

    Il calcolo dovrebbe essere questo:

    436x1,05x160x7,6/1000 = 556,68 per i mesi da gennaio a maggio
    436x1,05x160x4/1000 = 292,99 - 200 per i mesi da giugno in poi
    per gli altri immobili compreso quello locato l'aliquota base è del 7,6 per mille.
    I comuni possono comunque anche aumentare di due o tre punti o dimimuire ed anche aumentare i 200 euro di franchigia della abitazione principale.

  3. #3
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    Predefinito Re: nuova ICI 2012

    non ho ben chiaro una cosa: ma la detrazione di 200euro vale solo se si ha una sola abitazione, oppure anche più di una?

  4. #4
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    Predefinito Re: nuova ICI 2012

    Vale solo per l'abitazione principale rapportata ai mesi di possesso.

  5. #5
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    Predefinito Re: nuova ICI 2012

    Quote Originariamente inviata da RICK48 Visualizza il messaggio
    Il calcolo dovrebbe essere questo:

    ................................
    I comuni possono comunque anche aumentare di due o tre punti o dimimuire ed anche aumentare i 200 euro di franchigia della abitazione principale.
    Mi risulta che i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti e aumentare la franchigia anche fino alla concorrenza dell'imposta,ma non diminuire.

  6. #6
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    Predefinito Re: nuova ICI 2012

    Quote Originariamente inviata da sergio Visualizza il messaggio
    Mi risulta che i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti e aumentare la franchigia anche fino alla concorrenza dell'imposta,ma non diminuire.
    Comma 6 e 7 art.13 del DL:

    6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
    7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

  7. #7
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    Predefinito Re: nuova ICI 2012

    Quote Originariamente inviata da RICK48 Visualizza il messaggio
    Comma 6 e 7 art.13 del DL:

    6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
    7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
    10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l’importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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