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  1. #1
    Utente
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    Predefinito rimborso C.M- 23/e 2010

    In data 12/11/2010 (a seguito di Ns Comunicazione di adesione )ci veniva notificato atto di definizione ai sensi dell’art. 5 bis dlgs 219/97. L’atto si riferisce al disconoscimento, in sede di accertamento, di costi ascrivibili alla competenza di un periodo d’imposta (2008 e parte 2006) diverso da quello oggetto di accertamento (2007). Pertanto si intende chiedere il rimborso della maggiore imposta versata così come illustrato nella circolare 23/e/2010. Si chiede visto che l’stanza va presentata entro 2 anni e visto che la definizione dell’atto sta avvenendo a rate (ultima prevista il 02/09/2013) è possibile presentare già oggi la domanda di rimborso?

  2. #2
    Utente Senior
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    residenza
    RUVO DI PUGLIA
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    Predefinito Re: rimborso C.M- 23/e 2010

    Ti scrivo come la penso io in proposito: nella circolare n. 23/E del 2010 l'Ade ha affermato che ...L’istanza di rimborso della maggiore imposta versata può essere presentata, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. Detta disposizione prevede che “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ”...
    Ciò premesso si tratta di individuare il dies a quo per l'inoltro dell'istanza di rimborso. A mio avviso tale termine è da identificarsi con la definitività della pretesa avanzata dall'ufficio che nel caso de quo è quello stabilito per il perfezionamento della procedura prevista dall'art. 5-bis del Dlgs 218/97; a tal riguardo l'Ade nella circolare n. 55/E del 2008 ha affermato che "...la definizione dell’accertamento parziale conseguente all’adesione ai processi verbali, di cui alla norma in commento, si perfeziona invece, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica dell’atto di definizione specificamente previsto dal nuovo art. 5-bis. ...".
    Di conseguenza il termine dei due anni decorrerebbe dalla data di notifica dell'atto di definizione per cui potresti già presentare l'istanza.
    Vediamo se qualche altro amico del forum è dello stesso avviso o meno.
    Ciao.

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