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Discussione: Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
- 17th October 2010, 17:50 #1Nuovo iscritto
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Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
salve a tutti, ieri ho ricevuto 2(due) intimazioni di pagamento (5 giorni per pagare) per 2 cartelle mai ricevute dalla equitalia.
inoltre sull'intimazione vi sono riportati i numeri identificativi delle 2 cartelle e nessun dato per risalire alla multa/tributo a cui si riferisce. quindi non so neanche a quale Ente Creditore rivolgermi.
cosa posso fare? devo fare ricorso la Gdp? devo rivolgermi direttamente all'ente creditore?
quanto tempo ho per fare ricorso o istanza di annullamento?
rispondetemi nei termini. grazie
- 17th October 2010, 20:02 #2Utente Senior
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Riferimento: Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
A mio avviso dovresti prima recarti presso i locali uffici di Equitalia e chiedere informazioni circa le (presunte) cartelle esattoriali contenute nell'intimazione al pagamento.
Ciao.
- 17th October 2010, 20:31 #3Utente Senior
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- 17th October 2010, 20:44 #4Utente Senior
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- 17th October 2010, 21:51 #5
Riferimento: Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
Dalle mie parti, a seguito di istanza di accesso formale, forniscono copia della notifica, dell'estratto di ruolo (impugnabile ex art. 19 del D. Lgs. 546/92; cfr., in tal senso, Cassazione, sez. Trib., n. 724 del 19/01/2010), ma non della cartella di pagamento.
Pertanto, caro cristian80ve, se l'atto prodromico non è stato correttamente notificato, devi proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.Ultima modifica di MrDike; 17th October 2010 a 22:00
- 17th October 2010, 22:42 #6Nuovo iscritto
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Riferimento: Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
grazie, quindi le opzioni sono 2 :
1-recarmi agli uffici del'equitalia e chiedere a cosa si riferiscono le 2 intimazioni
2-fare subito ricorso contro l'intimazione per errore di notificazione, perchè l'intimazione non è preceduta da cartella esattoriale "fantasma"
quindi? verso chi devo fare ricorso? verso la equitalia perchè non mi ha notificato la cartella prima, o verso l'ente creditore a cui io sono debitore(il che vuol dire che devo andare agli sportelli dell'equitalia a chiedere spiegazioni su chi è quest'ente??
un'altre cosa, sempre assieme alle 2 intimazioni di pagamento, sembra una barzelletta ma non lo è, ho ricevuto un'altra intimazione di pagamento per una cartella esattoriale, che ho regolarmente ricevuto, tempo fa, per una infrazione cds di cui io sono cooproprietario del veicolo ed ho commesso io il fatto con violazione notificata a me al momento del fermo.
al mia madre, primo nome in libretto e cooproprietaria,a cui è intastata assicurazione e bollo, non è stato notificato nulla, ne verbale, ne cartella.
devo pagarla? se non pago l'itimidazione cosa succede?
premetto che io non sono proprietario di immobili, ne tantomeno di veicoli ( l'auto è cointestata con mia mamma), in banca sono vuoto, vivo in affitto in appartamento ammobiliato dal proprietario, non ho beni mobili di mia proprietà, il mio stipendio è di 1100€ mensili, ma considerato l'affitto di 600€+spese+bollette...non resta NULLA da pignorare...cosa succede?
- 18th October 2010, 11:30 #7
Riferimento: Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
Esatto, chiedi copia delle notifiche.
- Se l'oggetto del contenzioso riguarda questioni concernenti esclusivamente la regolarità e validità degli atti dell'Agente della Riscossione (compilazione e notificazione, vizi concernenti la procedura esecutiva dallo stesso instaurata, ecc.), la legittimazione passiva è imputabile all'Agente della Riscossione e competenza della Commissione Tributaria nella circoscrizione dove ha sede l'esattore che emanato l'atto impugnato.
- Se l'oggetto del contenzioso riguarda questioni concernenti vizi riferibili alla pretesa tributaria, la legittimazione passiva è imputabile all'Ufficio che ha emesso il ruolo e competenza della Commissione Tributaria nella circoscrizione dove ha sede l'Amministrazione procedente stessa.
- Se l'oggetto del contenzioso riguarda questioni concernenti vizi riferibili sia alla pretesa tributaria che alla regolarità e validità degli atti dell'Agente della Riscossione (impugnazione dell'atto consequenziale deducendo l'omessa notificazione dell'atto presupposto) la legittimazione passiva è imputabile sia all'Agente della Riscossione che all'Ufficio emittente il ruolo e che non ha notificato l'atto presupposto. La competenza è della Commissione nella circoscrizione dove ha sede l'Ufficio che iscritto il ruolo.
Vedi anche Circolare AdE del 17 Luglio 2008 n. 51/E, avente ad oggetto la "legittimazione processuale - motivi di ricorso concernenti l'attività dell'agente della riscossione - istruzioni operative".
Tuttavia, per quanto concerne il tuo caso, presupponendo l'omessa notifica della cartella, sei sicuro di non aver ricevuto nient'altro prima?
La notifica del verbale di contravvenzione al comproprietario del veicolo non è imposta a pena di nullità dall'art. 201 C.d.S., il quale stabilisce soltanto che la notificazione deve avvenire ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., che risulti tale dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
La necessità di una duplice notificazione potrebbe configurarsi solo se l'accertamento abbia luogo nei confronti di chi, sebbene comproprietario in base ai pubblici registri, neghi di essersi trovato alla guida dell'autoveicolo (Cass. civ., Sez. II, 22-03-2006, n. 6364).
Mi permetto di aggiungere che la funzione della notifica al responsabile solidale risiede esclusivamente nella possibilità per l'Ente impositore di ottenere il dovuto in caso di insolvenza, comunque determinatasi, del trasgressore e che pertanto, la mancata notifica al responsabile in solido non solo non inficia il verbale nel suo complesso (e quindi non configura alcuna illegittimità) ma si limita a rendere impossibile la riscossione del dovuto nei confronti dello stesso: così anche la Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, Sentenza n. 1949 del 28/01/2010: "Il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all'autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l'altro di essi".Ultima modifica di MrDike; 18th October 2010 a 11:35
- Se l'oggetto del contenzioso riguarda questioni concernenti esclusivamente la regolarità e validità degli atti dell'Agente della Riscossione (compilazione e notificazione, vizi concernenti la procedura esecutiva dallo stesso instaurata, ecc.), la legittimazione passiva è imputabile all'Agente della Riscossione e competenza della Commissione Tributaria nella circoscrizione dove ha sede l'esattore che emanato l'atto impugnato.
- 18th October 2010, 12:55 #8Nuovo iscritto
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Riferimento: Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
Grazie mille.
Un'ultima domanda,l'intimazione di pagamento si riferisce a cartella esattoriale notificata nel 2007 riferente a multa del 2003. Quando andrebbe in prescrizione la cartella esattoriale ed quando andrebbe in prescrizione l'intimazione notificata sabato scorso?
- 18th October 2010, 18:05 #9
Riferimento: Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
Per quanto concerne il recupero degli importi in questione, ricorrono, nel caso che ci occupa, le condizioni disciplinate dall’art. 209 del Codice della Strada, secondo cui "la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689".
Detto articolo, rubricato "Prescrizione", a sua volta dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
MULTA 2003 -> CARTELLA DI PAGAMENTO 2007 = 4 ANNI
CARTELLA DI PAGAMENTO 2007 -> INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 2010 = 3 ANNI
Pertanto, essendoci stati degli atti interruttivi nel corso degli anni, la multa non risulta essere prescritta.
Art. 2943 Codice Civile
"Omissis ... La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri".
- 18th October 2010, 20:40 #10Nuovo iscritto
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Riferimento: Intimazione di pagamento x cartella mai ricevuta
se io volessi accordarmi con la equitalia prima che venga avviata la procedura di esecuzione forzata, ed fare la somma di tutte le cartelle e accordarmi per un pagamento dilazionato, è possibile?
inoltre, se io ho l'auto cointestata con mia madre, ed a lei intestata assicurazione e bollo, per evitare che venga pignorata o fermata, cosa devo fare? devo fare un passaggio di proprietà verso lei prima dei 5 giorni dell'intimazione di pagamento?



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