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  1. #1
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    Predefinito preavviso di fermo amministrativo

    avrei un quesito alquanto rognoso da sottoporre alla vs.attenzione. il sig.x ha ricevuto un preavviso di fermo amministrativo(per un totale di circa 9000 euro) con la classica formula che se non paga entro 20 gg.la sua auto sarà iscritta al pra per il fermo amministrativo, poi si prosegue dicendo che successivamente sarà notificato il fermo ed infine si comunica che tale atto ha natura di preavviso e non è impugnabile. come prima cosa il cliente ha presentato istanza di rateazione delle cartelle perchè effettivamente c'erano alcune cartelle da pagare. però io non sono d'accordo sul fatto che non è impugnabile il preavviso in quanto alcune cartelle non gli sono state notificate, una tra queste a persona sua convivente e che invece il cliente dice di non corrispondere al vero ,2 cartelle il cliente ne disconosce la firma, e per tre cartelle invece dalle copie rilasciate dal concessionario risulta affissione alla casa comunale con relativa racc.di ricevuta mai firmata dal cliente.é possibile che tale procedura notificatoria non sia valida in quanto il cliente dice di avere un omonimo e che a lui effettivamente tali atti non siano mai giunti?inoltre il preavv.contiene anche debiti non tributari sarebbe il caso di impugnarli innanzi alla ctp e poi per la traslatio giudicii si passa la giudice ordinario.mi rendo conto che è un caso alquanto raro ma ne vale la pena incardinare tanti giudizi???grazie a chi vorrà ripondere

  2. #2
    Utente Senior L'avatar di Kob
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    Predefinito Riferimento: preavviso di fermo amministrativo

    Quote Originariamente inviata da greta69 Visualizza il messaggio
    ..., poi si prosegue dicendo che successivamente sarà notificato il fermo ed infine si comunica che tale atto ha natura di preavviso e non è impugnabile.
    la questione è controversa: secondo certa giurisprudenza, se l'atto contiene tutti gli elementi per consentire l'impugnazione, allora dovrebbe essere impugnabile.

    Certo se già ti scrivono che sarà notificato un successivo atto di fermo (e l'atto di fermo è atto impugnabile ex art. 19, D.Lgs. 546/1992) allora forse vale la pena attendere.

    Quote Originariamente inviata da greta69 Visualizza il messaggio
    ... é possibile che tale procedura notificatoria non sia valida in quanto il cliente dice di avere un omonimo e che a lui effettivamente tali atti non siano mai giunti?
    come dire ... mai porre limiti alla provvidenza ... non ho visto le carte ma per quanto scrivi la vedo molto dura per il contribuente!


    Quote Originariamente inviata da greta69 Visualizza il messaggio
    ... inoltre il preavv.contiene anche debiti non tributari sarebbe il caso di impugnarli innanzi alla ctp e poi per la traslatio giudicii si passa la giudice ordinario
    qui mi sembra che le SS.UU. della Cass. siano intervenute sostenendo che la giurisdizione deve essere separata a seconda della tipologia di iscrizione a ruolo (se il debito non è tributario, non vai in CTP)
    Kob
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  3. #3
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    Predefinito Riferimento: preavviso di fermo amministrativo

    grazie per la risposta ....purtroppo è un caso alquanto difficile.avrei un'altra domanda da farti :tra le cartelle che non gli sono mai state notificate risulta una cartella relativa a sanzioni amministrative emessa dalla direzione provinciale del lavoro (ma questa deve esse impugnata innanzi al giudice del lavoro o giudice di pace con atto di citazione?) un'altra cartella invece è relativa a recuperi spese di giustizia emessa dal Trbunale (questa andrebbe impugnata innanzi al giudice di pace) altre due invece sono relative a debiti tributari e vanno impugnate innanzi alla ctp.La sentenza che avevo reperito in merito al fatto che il preavviso andava impugnato innanzi alla ctp che decideva dei debiti tributari e che poi nel caso in cui ci fossero debiti di natura diversa operava il principio della translatio iudicii è la n.10672/09 della Corte di Cassazione sezioni unite civili.grazie attendo notizie

  4. #4
    Utente Senior L'avatar di Kob
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    Quote Originariamente inviata da greta69 Visualizza il messaggio
    ... ma questa deve esse impugnata innanzi al giudice del lavoro o giudice di pace con atto di citazione?...
    mi spiace, ma non so cosa rispondere alle tue ulteriori domande
    Kob
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