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  1. #1
    Utente Junior
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    Predefinito lavori in corso su ordinazione

    Buongirono a tutti,
    ho il seguente quesito da porvi:
    Una società ha un appalto per lavori nel settore edilizio ultrannuali.
    E' stato predisposto un contratto per un corrispettivo totale di, supponiamo, di €. 1.000.000. I costi stimati per l'esecuzione dell'opera ammontano ad euro 700.000. Nel ricavare le rimanenze alla fine di ogni esercizio, vengono rapportati i costi effettivamente sostenuti con i costi stimati (700.000). La percentuale ottenuta viene poi applicata al totale dei ricavi di commessa (1.000.000) ottenendo così il valore delle rimanenze.
    Cosa succede se in corso d'opera variano i costi inizialmente stimati (in aumento o addirittura in diminuizione per errori di stima iniziale) o vi è un aumento dei ricavi pattuiti contrattualmente e accettati dal committente?

    Grazie

  2. #2
    Utente Senior
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    Predefinito Re: lavori in corso su ordinazione

    La norma applicabile al tuo quesito, a me pare, sia il secondo comma dell'art. 93 del Tuir.
    La valutazione non deve essere fatta sui costi, ma sui corrispettivi pattuiti (ricavi).
    Quindi si tratta di stabilire la percentuale dello stato di avanzamento dei lavori e applicarla ai corrispettivi pattuiti.
    Le eventuali varianti che comportano aumento dei corrispettivi dovranno essere considerati in misura non inferiore al 50%.
    ciao

  3. #3
    Utente Junior
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    Predefinito Re: lavori in corso su ordinazione

    Grazie per la risposta, preciso che ovviamente ho applicato il metodo della percentuale di completamento calcolandolo in base al costo sostenuto.....ma cosa ne pensi di quest'articolo pubblicato su fisco oggi dal titolo "Disciplina dei lavori in corso di durata ultrannuale (3)"?

    "...Tecnicamente, il contribuente potrà scegliere di ripartire il corrispettivo pattuito in base alla percentuale dell'opera o della fornitura che si ritiene di aver eseguito, in base ai costi effettivi sostenuti rispetto al costo complessivo, aggiornato alla data della valutazione delle rimanenze, o in base ai costi standard dell'opera(1). In generale, come affermato dalla risoluzione ministeriale n. 2492 del 31/01/1981, "nel silenzio della legge possa essere adottata una qualsivoglia metodologia" purché rispondente a corretti principi contabili e "purché vengano chiaramente illustrati i criteri adottati".
    In particolare quando dice che il costo complessivo deve essere aggiornato alla data di valutazione delle rimanenze....
    Grazie ancora e buon lavoro
    Ultima modifica di raffy; 6th December 2011 a 10:58

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