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  1. #1
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    Mar 2010
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    Bergani
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    1

    Predefinito Società estera e stabile organizzazione

    Una società con sede nel Regno Unito operante nella consulenza
    aziendale, ha diverse decine di clienti in Italia. Ha qualche
    dipendente (assunti con contratto sotto la legge del Regno Unito) che
    vive e lavora stabilmente in Italia impegnati sia nella vendita che
    nella fornitura del servizio stesso, ed ha un ufficio virtuale (ed in
    passato anche un ufficio fisico tramite un "prestanome"). Si può
    parlare di stabile organizzazione? se si, quali sono i rischi in
    termini di sanzioni (o peggio) per tale azienda visto che è
    totalmente
    sconosciuta al fisco Italiano (è una limited inglese che con tali
    clienti italiani fatture 250k€/anno)?
    Grazie

  2. #2
    Utente Senior
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    Apr 2007
    residenza
    RUVO DI PUGLIA
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    3,954

    Predefinito Riferimento: Società estera e stabile organizzazione

    Quote Originariamente inviata da Contango Visualizza il messaggio
    Una società con sede nel Regno Unito operante nella consulenza
    aziendale, ha diverse decine di clienti in Italia. Ha qualche
    dipendente (assunti con contratto sotto la legge del Regno Unito) che
    vive e lavora stabilmente in Italia impegnati sia nella vendita che
    nella fornitura del servizio stesso, ed ha un ufficio virtuale (ed in
    passato anche un ufficio fisico tramite un "prestanome"). Si può
    parlare di stabile organizzazione? se si, quali sono i rischi in
    termini di sanzioni (o peggio) per tale azienda visto che è
    totalmente
    sconosciuta al fisco Italiano (è una limited inglese che con tali
    clienti italiani fatture 250k€/anno)?
    Grazie
    La convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Regno Unito all'art. 5 c. 4 stabilisce che "Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa."

    L'art. 7 c. 1 della convenzione stabilisce altresì che "Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
    l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione."


    Adesso tira te le conclusioni.

    Ciao.

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