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  1. #71
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    Predefinito Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

    Ciao, grazie per l'interessamento.
    Ho eseguito solo le due spedizioni come da procedura(la prima entro i 60 gg dal ricevimento del diniego e l'altra entro i 30 gg dalla dal ricevimento della ricevuta di ritorno della racc. AR e tutto in plico senza busta)
    Ho indicato la conformità degli atti spediti all'originale.
    Nel momento in cui mi viene indicata la data dell'udienza ci devo andare di persona(essendo la somma dei ruoli inferiore ai 2.500E non ho impiegato un legale)? vivo a genova e l'eventuale udienza si farà a rovigo.
    Sì sono abilitato ad entratel ma non trovo i vari sottomenù da te indicati(tranne "consultazioni")

  2. #72
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    Predefinito Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

    Quote Originariamente inviata da Fraulisse Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,

    cercavo qualche info in rete in ordine all'oggetto in discussione e così mi sono iscritto a questo forum.

    Questo è il mio caso:

    In data 29 gennaio 2010 è arrivata una racomandata con il "provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo post riforma" dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari 1.
    Anche nel mio caso si dice che "le somme versate sono da considerarsi quale pagamento a titolo di acconto dell'importo complessivo iscritto a ruolo".

    Dato che molti degli iscritti a questo forum hanno avuto a che fare con lo stesso tipo di problematica, vorrei sapere se si possa applicare un qualche termine di prescrizione per evitare di pagare altre somme, dal momento che l'AE ha comunicato questo diniego solo nel 2010 e facendo presente che il prospetto contabile inviato insieme al diniego riporta i seguenti dati:

    ANNO RUOLO: 2000
    DATA CONSEGNA RUOLO: 25-05-2000 (data di affidamento del ruolo)
    ANNO D'IMPOSTA: 1993
    DATA REGOLAZIONE CONTABILE: 18-09-2007

    Poi sotto questi dati sono riportati gli importi che sono stati versati il 5-05-2003

    Non essendo esperto in materia posso solo fare questo tipo di considerazione.
    E' possibile che a distanza di circa 7 anni l'agenzia delle entrate chieda di pagare altri soldi per un auto che per di più è stata rottamata a metà degli anni '80?

    Posso fare ricorso senza rivolgermi ad un avvocato?
    e quanto mi verrebbe a costare?

    Ringrazio chiunque possa darmi una risposta a ciò.
    mi sono trovata nella stessa situazione (l'importo richiesto era € 650 ca) e, grazie a quello che ho letto su questo forum ho fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano che mi ha dato ragione. Approfitto per ringraziare tutti gli utenti che hanno scritto sull'argomento mettendomi in grado di capire e di preparare autonomamente il ricorso

  3. #73
    Utente Junior
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    Predefinito Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

    Quote Originariamente inviata da titti900 Visualizza il messaggio
    Cari Amici, finalmente la sentenza n. 22569 del 23 settembre 2009, depositata il 23 ottobre 2009 della Cassazione ha fugato ogni dubbio sull'applicabilità di quanto disposto dalla sentenza sempre di cassazione n°6370 anche per l'art.12 della legge 289/2002.

    Vi Posto quello che sono riuscito a trovare in attesa di una pubblicazione completa:

    .......Questa Corte ha infatti affermato che dal sistema della L. 27 dicembre 2002, n. 289 come emerge dalle disposizioni di cui agli art. 7, comma 5, ultimo periodo; 8, comma 3, quinto periodo; 9, commi 12, secondo periodo e 19, quarto periodo; 15, comma 5, terzo periodo, e 15, comma 2 – si ricava che, in caso di rateizzazione dell’importo dovuto, per la definizione della lite pendente è sufficiente l’accettazione da parte dell’ufficio competente della relativa domanda presentata dal contribuente, seguita dal versamento della prima delle rate nelle quali sia eventualmente ripartito il pagamento degli importi richiesti dalla norma.
    Pertanto, pur pronunciandosi in relazione all’ipotesi contemplata dall’art. 16 della L. 289/2002, la Corte nella sentenza in questione, ha chiaramente affermato che nel sistema della legge in esame (quindi non solo nell’ipotesi di cui al citato art. 16 ma anche nell’ipotesi – ricorrente nella specie – di cui all’art. 12 della stessa legge) il pagamento della prima rata è atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente (vd. Cass. n. 6370/2006).

    Leggo solo ora... non puoi capire che intimo godimento mi hai provocato

    EDIT: per la serie: per ogni buona notizia ce n'è sempre una cattiva, la sentenza della Cassazione n. 3674 del 2 febbraio 2010 ha stabilito la disapplicazione del condono ex art. 12 in materia di IVA, in quanto confliggente con la normativa comunitaria...
    Ultima modifica di Didi; 29th April 2010 a 10:58

  4. #74
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    Predefinito Riferimento: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

    Quote Originariamente inviata da Didi Visualizza il messaggio
    Leggo solo ora... non puoi capire che intimo godimento mi hai provocato

    EDIT: per la serie: per ogni buona notizia ce n'è sempre una cattiva, la sentenza della Cassazione n. 3674 del 2 febbraio 2010 ha stabilito la disapplicazione del condono ex art. 12 in materia di IVA, in quanto confliggente con la normativa comunitaria...
    Mapporc...

    L'IVA non versata di un'attività chiusa nello stesso anno, poi sono andato a fare il dipendente e lo sono tuttora...

    Se almeno evitassero di caricarci su interessi e more, almeno questo...

  5. #75
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    Predefinito Re: Diniego condono ruoli art. 12 l.289/2002

    Purtroppo la corte di Cassazione sta dando torto al contribuente in base al concetto di differenza tra condono clemenziale (artt. 9-bis, 12) e condono premiale (artt. 7, 8, 9, 15 e 16).

    Nella nuova manovra appena approvata sono compresi questi articoli:

    5-bis. L'Agenzia delle entrate e le società del
    gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di
    recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le
    somme dichiarate e non versate dai contribuenti
    che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di
    cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche
    dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative
    cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro
    e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
    vigore della legge di conversione del presente
    decreto, di una ricognizione di tali contribuenti.
    Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo
    Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia
    provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di
    ciascuno dei contribuenti di cui al periodo
    precedente ogni azione coattiva necessaria al fine
    dell'integrale recupero delle somme dovute e non
    corrisposte, maggiorate degli interessi maturati,
    anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare
    quanto concordato e non versato alla prevista
    scadenza, inderogabilmente entro il termine
    ultimo del 31 dicembre 2011.


    5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme
    dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al
    comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per
    cento delle predette somme e la posizione del
    contribuente relativa a tutti i periodi di imposta
    successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in
    corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a
    controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e
    della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012,
    anche con riguardo alle attività svolte dal
    contribuente medesimo con identificativo fiscale
    diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
    relative al condono. Per i soggetti che hanno
    aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre
    2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini
    dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31
    dicembre 2011 sono prorogati di un anno.


    Nel brano che ho evidenziato si parla delle somme (immagino anche delle rate) non versate e da recuperare, cosa già in atto per gli articoli della 289/2002 riguardanti il cosiddetto condono premiale, mentre per chi si era avvalso di quello clemenziale, Equitalia (o chi per loro) ha ricevuto ordine dall'AdE di procedere al recupero dell'intera somma originaria più interessi, nei casi di rate non corrisposte, in pratica di annullare il condono.

    Ora, nel testo riportato non ci sono specifiche di articoli inclusi o esclusi dal recupero delle somme "concordate e non versate" nell'ambito della 289/2002, nè riferimenti a differenze tra condono clemenziale e premiale.

    Detto questo, secondo voi, questo riferimento generale al condono 289/2002 potrebbe essere sfruttato in sede giudiziale per mettere in discussione la supposta differenza tra condono clemenziale e premiale (alla base delle sentenze negative per il contribuente che ha usufruito degli artt. 9-bis e 12) e quindi pretendere lo stesso trattamento per quelli che hanno usufruito degli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (recupero delle sole somme non versate e non dell'intero importo + interessi oggetto del condono)?
    Ultima modifica di Vic; 16th September 2011 a 12:30

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