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Discussione: Curiositą
- 7th February 2012, 19:43 #1Utente Attivo
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Curiositą
Posso sottoporVi due quesiti che mi sono stati posti e su cui sono entrata in disaccordo?
Agente di commercio:
-ha registrato delle fatture relative ad una societą che si occupa di rimborsi sinistri, ora la prestazione si riferisce ad una pratica che solo in parte riguarda l'attivitą ma nelle fatture non si distingue le due fattispecie e inoltre le fatture sono intestate con il solo codice fiscale e non anche con la partita iva, secondo me non possono essere registrate in contabilitą a meno che non si chiarisca che i documenti siano effettivamente di competenza dell'attivitą commerciale dunque completi anche di partita iva (mi viene in mente ad esempio lo spesometro) sbaglio?
- altra questione alcuni vendono beni supponendo che avere la partita iva sia sufficiente a che l'imposta diventi anche detraibile ignorando l'inerenza rispetto l'attivitą effettivamente esercitata, ora ho fatto presente questo principio e mi sono sentita rispondere ma se io questo oggetto l'ho comprato per l'ufffcio? (Eh si l'ufficio č nell'abitazione, l'oggetto guarda caso presumibilmente l'utilizzi al 90% per l'uso personale che per l'ufficio) Ma bastano queste banalitą per giustificare l'inerenza?
Grazie per l'opinione."Nelle persone di capacitą limitate la modestia č semplice onestą, ma in chi possiede un grande talento č ipocrisia" (Schopenhauer)
- 8th February 2012, 12:06 #2
Re: Curiositą
relativamente alla prima domanda:
l'art. 21 dpr 633/72 prevede l'obbligo dell'indicazione della partita iva solo per il cedente/prestatore e non anche per il destinatario della fattura. Per la registrazione in contabilitą ai fini della deduzione del costo e della detraibilitą dell'iva č necessario il collegamento (e quindi l'inerenza) del costo all'attivitą esercitata dall'agente.
Non mi č chiara la seconda domanda.Ju29ro



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