Pubblicato il 09/01/2012

E' possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso nel caso di omesso versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio?

Ravvedimento operoso diritto annuale Camera di Commercio

Il ravvedimento è certamente possibile anche nel caso di omesso versamento del diritto camerale annuale e può essere "breve" (se effettuato entro i 30 giorni dalla scadenza) oppure "lungo" (se entro 1 anno).

  1. RAVVEDIMENTO BREVE - entro 30 GIORNI dalla scadenza del termine di pagamento - mediante il versamento:
    - del diritto annuale dovuto;
    - di 1/10 del minimo della sanzione irrogabile (30%); 
    - degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 2,5% dal 1° gennaio 2012 (1,5% per il 2011).
  2. RAVVEDIMENTO LUNGO - entro UN ANNO dalla scadenza del termine di pagamento - mediante il versamento:
    - del diritto annuale dovuto;
    - di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile (30%);
    - degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 2,5% dal 1° gennaio 2012 (1,5% per il 2011).

PER LE IMPRESE DI VECCHIA ISCRIZIONE.
Il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre una volta scaduto il termine ordinario di pagamento del diritto annuale, pari al termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

PER LE IMPRESE/UNITÀ LOCALI DI NUOVA ISCRIZIONE.
Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.


COME VERSARE

TRIBUTO cod. 3850 (codice da indicare sul modello F24) - per l'importo del diritto non versato.
INTERESSI cod. 3851 (codice da indicare sul modello F24) - Gli interessi moratori devono essere calcolati al tasso legale annuo del 2,5%  con maturazione giornaliera, come di seguito indicato:

tributo x (2,5 x n. giorni)/36500

SANZIONE cod. 3852 (codice dal indicare sul modello F24)

 

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