A quanto ammontano le sanzioni nel caso di presentazione dichiarazione integrativa che ha comportato un maggior versamento d'imposta?
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore è possibile presentare una dichiarazione integrativa di una dichiarazione presentata ni termini regolarizzando le omissioni e gli errori rilevati.
Entro lo stesso termine devono essere eseguiti il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta a 1/10 del minimo previsto.
Quali errori è possibile regolarizzare:
•errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973), quali:
- errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte
- indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d’imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti d’imposta.
In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 3 per cento (pari ad 1/10 del 30 per cento) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;
•errori e omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell’ipotesi di:
- omessa o errata indicazione di redditi
- errata determinazione di redditi
- esposizione di indebite detrazioni d’imposta o di indebite deduzioni dall’imponibile.
In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 10 per cento (pari ad 1/10 della sanzione minima prevista del 100 per cento) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.
Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti è necessario presentare un’unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (3 per cento e 10 per cento) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti. Gli interessi per i giorni di ritardo sono da calcolarsi sino al 31 dicembre 2009 nella misura del 3%; dal 1 gennaio 2010 nella misura dell'1%.
Commenti
Salve sto presentando UNICO 2010 INTEGRATIVO, perchè ho indicato un importo maggiore in RP 23. Dai risultati risulto sempre a credito. Domando devo pagare la sanzione ridotta al 3% e gli interessi?
Commento di PANGELO (11:26 del 28/06/2011)



