Pubblicato il 19/12/2011
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Sto ristrutturando la mia abitazione: è ancora possibile beneficiare della detrazione del 36%?

La detrazione del 36% delle spese per ristrutturazione entrata a regime con la Manovra Monti

Si.

La Finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione Irpef del 36 per cento, per le ristrutturazioni edilizie, fino al 2012 con l’aggiunta di un anno rispetto all’originaria scadenza fissata al 2011.

Il differimento del termine interessa non solo i privati che acquistano direttamente ma anche chi dovesse acquistare unità abitative incluse in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero le cooperative edilizie avessero effettuato interventi di recupero edilizio.

Si evidenzia che la Manovra Monti, c.d. “Decreto Salva-Italia” (D.L. n. 201 del 06.12.2011), ha disposto l’introduzione a regime della detrazione Irpef del 36% per i lavori di ristrutturazione a partire dal 1° gennaio 2012, grazie all’inserimento della relativa disciplina nel Tuir, ampliando anche la casistica degli interventi agevolabili.

Resta fermo il  limite massimo di spese su cui calcolare l’aliquota del 36 per cento che resta fissato ad Euro 48 mila per ogni unità immobiliare. Per poter beneficiare della detrazione, il costo della manodopera deve essere evidenziato distintamente in fattura la quale deve essere pagata tramite bonifico bancario e postale con evidenza della

  • causale del versamento
  • il codice fiscale del soggetto che effettua i pagamento
  • il codice o partita iva del beneficiario del pagamento

Il differimento di un anno riguarda anche la disposizione di favore introdotta per l’acquisto di immobili ristrutturati ; in questo caso l’agevolazione andrà applicata sugli interventi di recupero e risanamento conservativo e di ristrutturazione relativi ad interi fabbricati purché effettuati entro il 31 Dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e/o da cooperative edilizie. La vendita o l’assegnazione dell’immobile dovrà avvenire entro il 30 Giugno 2013.
In tale ipotesi, l’aliquota del 36 per cento va calcolata su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobili, come indicati nell’atto di acquisto o di assegnazione.

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