Pubblicato il 22/02/2012

A quanto ammontano le detrazioni per il coniuge a carico?

Per il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato):
  1. 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
  2. 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
  3. 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

Tabella riepilogativa delle detrazioni per coniuge a carico:

REDDITO COMPLESSIVO (1)
IMPORTO DETRAZIONE ( EURO )

non superiore a euro 15.000

800 – (110 X reddito complessivo) (2) (3)
15.000

da euro 15.001 a euro 29.000

690

da euro 29.001 a euro 29.200

700

da euro 29.201 a euro 34.700

710

da euro 34.701 a euro 35.000

720

da euro 35.001 a euro 35.100

710

da euro 35.101 a euro 35.200

700

da euro 35.201 a euro 40.000

690

da euro 40.001 a euro 80.000

690 X (80.000 – reddito complessivo)
40.000

oltre euro 80.000

0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

 

Commenti

lavoro da 33 anni in un posto statale sono separata legalmente ed ho una figlia di 30 anni a mio carico. Il mio ex marito non lavora se non qualche lavoretto saltuario e non assicurato, quindi moralmente mi sento costretta a dargli una mano, viene molto spesso a casa mia (affitto)pranza e a volte lo aiuto economicamente. Lui vorrebbe un assegno mensile. Vorrei sapere ai fini fiscali cosa mi converrebbe fare se dargli un assegno o poterlo prendere a carico come mia figlia. Tutto questo per cercare di respirare un pò. Cosa mi consigliate? Vi ringrazio e resto in attesa di una risposta. Distinti saluti G.M.

- Commento di Gloria mascia (12:57 del 28/02/2012)

Il mio genitore e' deceduto in data 16/1/2011, nei termini ho presentato il modello unico per il periodo d'imposta 2010 da me sottoscritto quale erede. Chiedo: anche nell'anno in corso 2012 dovro' comunque presentare il modello unico a nome del genitore e sottoscritto da me medesimo quale erede per il periodo d'imposta 2011 in particolare per sedici giorni visto che appunto nel gennaio 2011 il mio genitore ha percepito la pensione i primi giorni del gennaio 2011 ed inoltre possedeva redditi di fabbricati quale prima e seconda casa ? saluti R.M.

- Commento di roberto (19:10 del 05/03/2012)
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