Pubblicato il 01/02/2012
I libretti di deposito al portatore rientrano nelle recenti normative antiriciclaggio?
Per la normativa antiriciclaggio incluso il recente decreto Monti, i libretti al portatore sono assimilati al contante nel divieto di utilizzo sopra i 1000 €
Si. In particolare, con il Dl 201/2011 il legislatore ha stabilito che il saldo dei libretti di deposito bancari/postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.
Se presentano un saldo pari o superiore alla nuova soglia, vanno estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto un importo inferiore a €. 1.000 entro il 31/3/2012.
E' possibile altrimenti ovviare al problema trasformando tali libretti al portatore in libretti nominativi, sempre entro il termine del 31 marzo 2012.
In caso di violazione il possessore del libretto viola la normativa incorrendo in una sanzione amministrativa pecuniaria:
Se presentano un saldo pari o superiore alla nuova soglia, vanno estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto un importo inferiore a €. 1.000 entro il 31/3/2012.
E' possibile altrimenti ovviare al problema trasformando tali libretti al portatore in libretti nominativi, sempre entro il termine del 31 marzo 2012.
In caso di violazione il possessore del libretto viola la normativa incorrendo in una sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari al saldo del libretto se questo è inferiore a €. 3.000;
- dal 10% al 20% del saldo qualora questo sia compreso tra €.1.000 e €. 50.000 a partire da una sanzione minima di €. 3.000;
- dal 15% al 30% del saldo qualora questo sia superiore a €. 50.000
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