Pubblicato il 23/12/2011

Quali sono nel dettaglio le condizioni per la presunzione di "non operativita" per le società in perdita?

Le perdite deveono essere per tre anni consecutivi e rilevano in sede di dichiarazione dei redditi

L'art. 2, comma 36-decies del D.L. n. 138/2011 stabilisce che, pur non ricorrendo i presupposti della non operatività, le società "che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerate non operative a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta". In sostanza, si può affermare che:

  • i tre periodi d'imposta in perdita devono essere consecutivi, per cui se per un solo periodo d’imposta viene dichiarato un reddito imponibile, si "riparte da zero" per calcolare un nuovo triennio;
  • non rileva in alcun modo il risultato civilistico, per cui la società che rileva in bilancio una perdita, ma che per effetto delle riprese fiscali dichiara un reddito imponibile non rientra nella nuova presunzione. Infatti, una perdita fiscale si consegue quando in sede di dichiarazione dei redditi, si giunge ad un risultato finale negativo apportando al risultato civilistico le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle norme fiscali;
  • • in virtù del riferimento ai "periodi d'imposta", e non agli esercizi, il requisito deve essere valutato prendendo in considerazione le ultime tre dichiarazioni fiscali, anche se, per esempio, l'esercizio sociale viene frazionato in due periodi d'imposta per effetto di operazioni straordinarie;
  • la presunzione di “non operatività” opera a decorrere dal quarto anno successivo. Pertanto, la nuova presunzione si applicherà per la prima volta al reddito dichiarato nel 2012 in Unico 2013. Quindi, qualora il triennio 2009-2011 presenti perdite sistemiche, la società, nel 2012, dovrà determinare il reddito in via presuntiva.
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