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IN COSA CONSISTE LA NUOVA IPOTESI DI NON OPERATIVITÀ PER LE SOCIETÀ INTRODOTTA DALLA MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011?

In cosa consiste la nuova ipotesi di non operatività per le società introdotta dalla Manovra di Ferragosto 2011?

Società non operative o di comodo anche quelle che risultano in perdita per 3 anni consecutivi

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La Manovra di Ferragosto 2011 ha introdotto per le società di comodo, oltre all’inasprimento dell’aliquota IRES, anche un’ulteriore ipotesi di non operatività che prevede anche  le  società che superano il test debbano essere  assoggettate alla disciplina prevista per le non operative qualora ricorrano queste due condizioni:

  • siano in perdita per tre periodi d’imposta ovvero
  • nell’arco del triennio, dichiarino per due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo.

Indipendentemente dal superamento del test di operatività, quindi, occorre verificare di non essere, nel triennio, in nessuna delle due condizioni sopra elencate per evitare di ricadere, a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, nelle limitazioni previste in materia di società non operative.

 
Il nuovo presupposto di applicazione della normativa delle società di comodo, rappresentato dallo stato di perdita strutturale, riguarda la generalità dei soggetti potenzialmente interessati dalla disciplina e, quindi, anche le società di persone. Pertanto, tali soggetti sono esclusi dall'incremento dell'aliquota d'imposta, previsto solo in ambito IRES.

Ricordiamo che i soggetti cui si applica la disciplina delle società di comodo sono:
• le società per azioni;
• le società in accomandita per azioni;
• le società a responsabilità limitata;
• le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
• le società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono invece esclusi dall’applicazione delle norme, in quanto non richiamati in essa:
• le società cooperative e di mutua assicurazione;
• gli enti commerciali e non commerciali residenti nello stato italiano;
• le società consortili;
• le società ed gli enti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Tag: SOCIETÀ DI COMODO 2024 SOCIETÀ DI COMODO 2024

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Commenti

Michela - 05/01/2012

Vorrei porre all'attenzione la problematica relativa all'applicazione di questa normativa alle società che operano nel settore agricolo. In agricoltura il conseguimento del reddito non è automatico, infatti le produzioni sono soggette agli andamenti climatici e alle quotazioni di mercato dei prodotti al momento della vendita. Un agricoltore non è mai certo del reddito che conseguirà nell'annata agraria, basta una gelata fuori stagione, una pioggia, un anno siccitoso e la produzione è irrimediabilmente compromessa. Alla sfortuna degli agenti atmosferici si aggiunge quella di questa normativa. Per i funzionari dello stato, e anche per il legislatore che non lo ha ben specificato, non rileva se si è svolta o meno l'attività di coltivazione del fondo, loro guardano solamente al risultato economico. Allora io chiedo, in un momento come questo, di grande crisi di tutti i settori produttivi e in particolare del comparto agricolo, in cui i prezzi alla produzione non sono più remunerativi, è giusto penalizzare aziende già in difficoltà, obbligandole a pagare sanzioni non dovute solo perchè, in base al valore delle attrezzature (magari acquistate venti anni fa, ma valutate come nuove ai fini del calcolo del reddito presunto), non hanno raggiunto un risultato economico congruo ? Il fatto di coltivare i terreni, non dovrebbe bastare ad evincere il "sospetto" che gestire l'attività in forma societaria sia un mezzo per eludere il fisco ? Il fatto che una società agricola possegga solo i terreni e le attrezzature necessarie alla loro coltivazione, non dovrebbe bastare a provare la buona fede del contribuente ? Io ho sentito altri nella mia stessa situazione, il risultato di questa normativa per noi è che, pur volendo continuare la gestione di queste aziende agricole, si è abbandonata ogni progettualità per il futuro (fare un investimento ci espone ad un doppio rischio, oltre al mercato a quello fiscale), per cui si procede alla vendita delle attrezzature meno indispensabili, al mancato rinnovo di quelle essenziali (trattori-aratri-erpici si riparano ma non si comprano più nuovi) e, non appena sarà possibile, alla cessazione dell'attività, all'abbandono della coltivazione dei terreni. Una SRL agricola, paga l'ICI ugualmente, più tutte le tasse relative alla società, se quei terreni sono intestati direttamente ai soci come persone fisiche, rimane solo l'ICI, i terreni si possono lasciare incolti e ci si risparmia il pensiero delle sanzioni. E' questo lo sviluppo dell'economia italiana?

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