Pubblicato il 12/09/2011
In cosa consiste l’agevolazione per la riqualificazione energetica?
L’agevolazione consiste nella detrazione del 55% delle spese sostenute per il risparmio energetico, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla
richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, detrazione massima concessa 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti), detrazione massima concessa 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
- l’installazione di pannelli solari, detrazione massima concessa 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, detrazione massima concessa 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro);
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla
richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.
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