Pubblicato il 21/07/2010
È possibile regolarizzare l’omesso o tardivo versamento delle ritenute mediante il ravvedimento operoso?
Il Ravvedimento Operoso: rimedio per l’omesso o tardivo versamento delle ritenute
Si. Nel caso in cui il sostituto non abbia versato integralmente o parzialmente le ritenute, può rimediare attraverso l’istituto del Ravvedimento Operoso. Il sostituto sarà tenuto al pagamento della ritenuta omessa, degli interessi dell’1% e della sanzione nella misura del:
• 2,5% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni dalla scadenza originaria (c.d. ravvedimento breve);
• 3% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento lungo).
• 2,5% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni dalla scadenza originaria (c.d. ravvedimento breve);
• 3% dell’importo non versato, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento lungo).
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