Pubblicato il 04/05/2010
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In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale contributivo è dovuto comunque per intero?

No. Per il principio di frazionabilità del minimale Enasarco, in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività.
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