Pubblicato il 01/02/2010
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Quali sono le agevolazioni ai fini Iva per l’acquisto di autovetture da parte dei disabili?

Per l’acquisto di autovetture da parte dei disabili si applica l’aliquota Iva del 4%, anziché del 20%.
L’aliquota agevolata si applica sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional nonché sulle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già  posseduti dal disabile.
L’aliquota deve essere effettuato direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.
L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso  di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti  entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.
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