Pubblicato il 20/03/2009
E’ possibile effettuare la rivalutazione solo in ambito civilistico?
Secondo quanto comunicato in occasione del Telefisco 2009, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali.
Si deduce pertanto che il maggior valore iscritto in bilancio non determina necessariamente anche effetti ai fini fiscali, e in mancanza di pagamento dell’imposta sostitutiva la rivalutazione avrà solo effetti civilistici.
Si deduce pertanto che il maggior valore iscritto in bilancio non determina necessariamente anche effetti ai fini fiscali, e in mancanza di pagamento dell’imposta sostitutiva la rivalutazione avrà solo effetti civilistici.
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