Quali sono i nuovi limiti per l’obbligo alla nomina del collegio sindacale per le srl?
L’art. 2477, c.c. dispone che la nomina del collegio sindacale per le srl è obbligatoria se:
1) il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;
2) è prevista dall’atto costitutivo;
3) sono superati, per 2 esercizi consecutivi, almeno 2 dei 3 seguenti parametri:
- per il totale dell’attivo patrimoniale: da € 3.650.000 fino al 20.11.2008 a € 4.400.000 dal 21.11.2008
- per i ricavi delle vendite e delle prestazioni: da € 7.300.000 fino al 20.11.2008 a € 8.800.000 dal 21.11.2008.
L’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei sopra citati parametri non sono superati.
Se una srl ha provveduto alla nomina del collegio sindacale avendo superato i limiti previgenti, ed ora rientra nei nuovi limiti, deve mantenere tale organo fino alla scadenza naturale del triennio, salvo revoca per giusta causa ovvero dimissioni di tutti i componenti del colleggio.



