Pubblicato il 22/02/2010
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Quali sono i nuovi limiti per l’obbligo alla nomina del collegio sindacale per le srl?

L’art. 2477, c.c. dispone che la nomina del collegio sindacale per le srl è obbligatoria se:

1) il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;


2) è prevista dall’atto costitutivo;


3) sono superati, per 2 esercizi consecutivi, almeno 2 dei 3 seguenti parametri:
- per il totale dell’attivo patrimoniale: da € 3.650.000 fino al 20.11.2008 a € 4.400.000 dal 21.11.2008
- per i ricavi delle vendite e delle prestazioni: da € 7.300.000 fino al 20.11.2008 a € 8.800.000 dal 21.11.2008.

 

L’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei sopra citati parametri non sono superati.

 

Se una srl ha provveduto alla nomina del collegio sindacale avendo superato i limiti previgenti, ed ora rientra nei nuovi limiti, deve mantenere tale organo fino alla scadenza naturale del triennio, salvo revoca per giusta causa ovvero dimissioni di tutti i componenti del colleggio.

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