Pubblicato il 03/07/2008
Cooperative a mutualità prevalente: cosa cambia con la Manovra Berlusconi?
L’art. 82, commi da 25 a 29 del D.L. 112/2008 prevede per le Cooperative a mutualità prevalente, di cui all’art. 2512 del C.c., l’obbligo di destinare il 5% dell’utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito con il medesimo D.L..
La disposizione si applica agli utili relativi agli esercizi 2008 e 2009 delle cooperative che presentano in bilancio un debito per finanziamenti verso i soci, superiore a 50 milioni di euro, a condizione che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile netto d’esercizio.
Viene inoltre elevata dal 12,5% al 20% la misura della ritenuta applicata sugli interessi corrisposti dalle Cooperative ai propri soci persone fisiche, di cui al comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 63 del 2002.
La disposizione si applica agli utili relativi agli esercizi 2008 e 2009 delle cooperative che presentano in bilancio un debito per finanziamenti verso i soci, superiore a 50 milioni di euro, a condizione che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile netto d’esercizio.
Viene inoltre elevata dal 12,5% al 20% la misura della ritenuta applicata sugli interessi corrisposti dalle Cooperative ai propri soci persone fisiche, di cui al comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 63 del 2002.
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