Pubblicato il 22/03/2010
In quali casi le perdite su crediti di possono dedurre?
Le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili se risultano da elementi certi e precisi e comunque se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (sentenza di fallimento, ammissione al concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, liquidazione coatta amministrativa). Serve quindi la certezza (quanto ad esistenza della perdita) e l’oggettiva determinabilità nel suo ammontare: è “certa” una perdita su un credito quando il creditore ha esercitato tutte le azioni legali a propria disposizione e può quindi fornire adeguata prova circa l’insolvenza del debitore. L’insolvenza del debitore è quindi “automaticamente” provata quando lo stesso è assoggettato alle procedure concorsuali.
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