Pubblicato il 18/02/2010

Quali sono le sanzioni previste per le violazioni in tema di riverse charge?

Per le violazioni sostanziali al reverse charge sono stabilite due tipi di sanzioni:

La prima piu' grave  prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del fornitore (cedente o prestatore) che, in relazione ad un’operazione soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, addebita irregolarmente l’imposta in fattura omettendone il versamento.  Sono tenuti solidalmente al pagamento della sanzione e dell’imposta entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.( c. 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

La seconda piu' leggera prevede una sanzione ad hoc per le ipotesi in cui dalla violazione degli obblighi sostanziali connessi all’operazione sottoposta a reverse charge non scaturisca alcun danno all’erario. Infatti, se l’imposta relativa all’operazione sottoposta al reverse charge è stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72, l’irregolarità circa le modalità di applicazione dell’IVA viene punita con la sanzione del 3 per cento dell’imposta irregolarmente versata, con un minimo di 258 euro e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei  primi tre anni di applicazione delle nuove disposizioni.
Anche in questo caso al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i contraenti.

La sanzione lieve introdotta dalla Finanziaria 2008 in virtù del principio del favor rei, sancito nell’articolo 3 del D.Lgs. 472/97, si applica anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008, sempre che non vi sia un provvedimento di irrogazione divenuto definitivo.


Leggi tutti gli articoli in Domande e Risposte
tag Tag: Reverse Charge
Scrivi un commento
I campi contrassegnati * sono obbligatori
(il tuo indirizzo non sara' pubblicato)